Opporsi contro una o più cartelle esattoriali ingiustamente ricevute: per molti contribuenti è pura fantascienza.
Eppure, anche grazie alle nuove normative sulla semplificazione, non solo è una soluzione abbastanza semplice da attuare ma spesso rende giustizia a chi riceve richieste di pagamento non dovute, oppure in presenza di errori e omissioni, resi possibili da falle nel sistema informatico o da certe inefficienze che si verificano nel settore della Pubblica Amministrazione deputato ai controlli fiscali.
E’ però bene rammentare sempre una cosa: così come il cittadino è chiamato a rispondere dei propri errori, anche gli apparati statali devono esser messi di fronte ai loro. In caso contrario, non si fa altro che consolidare un sistema che ritiene di potersi permettere omissioni ed errori contro i contribuenti.
Purtroppo il sistema fiscale nazionale di recupero dei crediti nel corso degli anni ha palesato più volte di essere persino contro i diritti dei cittadini.
Tante sono le storie finite male, come i casi in cui onesti italiani hanno subito persino l’esproprio dei beni pur avendo già pagato o addirittura non avendo debiti con gli enti pubblici.
Le cosiddette “cartelle pazze” hanno fatto impazzire molte persone nel belpaese, e sono state oggetto di molti articoli di cronaca da parte di noi giornalisti. Equitalia S.p.A. è un triste ricordo, per molti da cancellare.
Nel corso degli ultimi anni, però, il sistema di recupero dei crediti si è ammorbidito, consentendo ai contribuenti di poter avere la possibilità di non sentirsi oppressi e sempre e comunque dalla parte del torto.
In quest’articolo, dunque, approfondiamo un tema molto importante per tutti i contribuenti: come si presenta un ricorso avverso alle cartelle esattoriali quando si ritiene che esse siano state ingiustamente create, oppure se si verifica un vizio di forma o sono inseriti interessi e agi illeciti.
In questo articolo parliamo di:
Cos’è una cartella esattoriale
Iniziamo con una spiegazione sulla cartella esattoriale o cartella di pagamento: di cosa si tratta?
Secondo il nostro ordinamento tributario, con il termine cartella esattoriale si indica lo strumento di titolo esecutivo che la Pubblica Amministrazione utilizza nei confronti dei contribuenti insolventi.
In massima sintesi, la cartella contiene una o più somme che il contribuente non ha versato al sistema erariale entro i termini di tempo stabiliti dalle normative in vigore.
Queste somme possono essere rappresentate da:
- Imposte e tasse
- Multe automobilistiche
- Versamenti contributivi
- Altri tipi di somme che vanno obbligatoriamente versate agli enti pubblici
Ogni ente creditore, quindi, fa verifiche costanti sui crediti da recuperare, e invia al sistema fiscale nazionale l’elenco aggiornato di ciò che ritiene essere un credito esigibile.
L’Agenzia delle Entrate elabora quindi l’emissione delle cartelle esattoriali che distribuisce ai singoli contribuenti per attivare le azioni di recupero attraverso la notifica delle cartelle di pagamento, che solitamente giungono da Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Quali verifiche fare quando si riceve una cartella esattoriale
Quando si riceve la notifica di una cartella esattoriale, è buona norma verificare alcuni dati in essa contenuti per appurare che sia stata emessa onorando tutte le regole previste per legge.
Controllare se gli importi iscritti a ruolo sono leciti, è un diritto ma anche un dovere di ogni singolo contribuente.
Ecco quali sono le verifiche da effettuare:
- Corretta notifica della cartella
- Verifica degli elementi formali
- Controllo degli importi richiesti
Corretta notifica della cartella: la normativa in vigore
Le norme che regolano la corretta notifica delle cartelle esattoriali sono contenute in due diversi DPR: il 600/73 e il 602/73 mentre le disposizioni per eseguire la procedura sono inserite all’interno del CPC – Codice di Procedura Civile – dall’articolo 137 a quelli successivi.
Verifica degli elementi formali
La notifica è necessaria perché mette a conoscenza il contribuente del fatto che è stato emesso un atto a suo nome, in questo caso di recupero di uno o più crediti.
È molto importante che la notifica sia eseguita rispettando tutte le norme vigenti, in quanto anche solo un difetto di forma può tradursi nell’annullamento della cartella esattoriale.
Ecco cosa prevede la corretta notifica:
- Presenza dei dati anagrafici corretti del contribuente a cui è destinata
- Inserimento del suo codice fiscale
- Indicazione chiara del tipo di ente che chiede il recupero delle somme contenute nella cartella di pagamento
- Indirizzo di residenza o sede legale del destinatario della notifica
- Numero della cartella esattoriale
- Modalità di calcolo degli interessi
- Metodi disponibili per pagare la cartella esattoriale
In assenza di uno o più degli elementi sopra elencati, si può chiedere o lo sgravio parziale oppure l’annullamento della cartella di pagamento, e questo secondo la gravità delle omissioni o difetti di forma in essa contenuti.
Controllo degli importi richiesti
Per fare questo tipo di importante verifica è assolutamente necessario entrare in possesso dell’estratto conto che può essere generato esclusivamente dall’Agente della Riscossione, e quindi da Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Questo documento ha un nome ben preciso, si chiama estratto di ruolo e al suo interno sono riportate tutte le somme che, nel corso del tempo, i vari creditori hanno notificato al debitore.
Per ottenere l’estratto di ruolo si può scegliere tra tre diverse soluzioni:
- Accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione utilizzando il proprio SPID e inviando una richiesta formale attraverso il sistema di comunicazione interno
- Recarsi presso la sede territoriale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione
- Rivolgersi a un consulente fiscale
La notifica a mezzo PEC è obbligatoria per alcune categorie di contribuenti
Dal 2015 in Italia è stata introdotta la notifica a mezzo PEC per alcune categorie di contribuenti che sono obbligate a essere titolari di questo tipo di casella di Posta Elettronica Certificata. Essi sono tutti i professionisti iscritti agli albi professionali.
Di recente è stato introdotto l’obbligo di essere titolari di PEC anche per gli automobilisti, e questo per semplificare le notifiche in caso di elevazione di multe stradali.
Gli enti creditori sono obbligati a verificare la presenza delle PEC attraverso appositi elenchi pubblici, anche perché da diverso tempo è questo l’unico metodo attraverso il quale le cartelle vengono notificate. In mancanza di tale notifica l’atto può essere impugnato.
A chi rivolgersi per richiedere informazioni sui pagamenti da effettuare
Come già accennato nel capitolo precedente, se si preferisce farsi aiutare nella comprensione della lettura delle cartelle esattoriali, è possibile affidarsi a un bravo commercialista, oppure recarsi presso la sede territoriale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione che dispone di un settore a disposizione dei contribuenti proprio per chiarire la situazione personale.
Cosa succede se non si paga
A partire dal 1999, dopo l’approvazione del Dlgs 46/99 la cartella esattoriale è stata trasformata da avviso di mora a titolo esecutivo. Ciò significa che la sua ricezione è, a tutti gli effetti, esecutiva del recupero del credito in essa contenuto.
Il contribuente ha 60 giorni di tempo, dopo l’avvenuta ricezione della cartella, per presentare ricorso.
Trascorso questo lasso di tempo, qualora non si dovesse procedere al ricorso, il titolo diventa esecutivo a tutti gli effetti, dando luogo alle azioni previste dalla legge in vigore, che sono:
- Il sequestro di uno o più beni
- Il pignoramento di uno o più beni
- Il fermo amministrativo di un veicolo
È bene non andare mai oltre i termini previsti per legge (60 giorni dalla data della notifica) se si sceglie di presentare un ricorso in presenza di omissioni sui dati o di errori sugli importi, o peggio ancora, se si riceve una cartella prescritta, in quanto il ritardo potrebbe causare altri problemi al contribuente, come l’aumento degli interessi e altri costi aggiuntivi, oltre al fatto di allungare i tempi per la risoluzione della situazione.
Differenza tra ricorso, sospensione o annullamento
Esistono differenze sostanziali tra il ricorso, la richiesta di annullamento e la richiesta di sospensione della cartella esattoriale.
È bene, quindi, sapere come cautelarsi e come opporsi alle cartelle di pagamento, ovviamente quando esistono i termini per poterlo fare. Nei prossimi paragrafi scoprirai la spiegazione della terminologia e dei vari casi, e il metodo per presentare il ricorso.
Motivi di ricorso per vizio di merito o di forma
Due casi specifici sono quelli più importanti da rammentare: il ricorso può essere presentato in caso di vizi di merito o di forma.
Con il termine “vizio di merito” s’intende una richiesta di pagamento non dovuta, oppure non della cifra pretesa. Per ciò che concerne il “vizio di forma”, si tratta in questo caso di errori di compilazione, irregolarità nella trasmissione del documento o, più in generale, quando non sono state rispettate le norme di legge e le procedure per la riscossione.
Tra quelli maggiormente contestati c’è quello relativo ai cosiddetti difetti di notifica dell’atto.
Per portare un esempio tra i più diffusi, non deve mai mancare la relata di notifica sull’atto, che corrisponde alla scrittura, da parte di chi lo consegna, dei dati della persona che ha ritirato il documento cartaceo.
Tra l’altro, la relata di notifica deve essere sempre apposta in calce alla cartella e nello spazio prestampato, mai sul frontespizio.
Se invece si ricevono gli atti via PEC – Posta Elettronica Certificata – come nel caso dei professionisti iscritti ai relativi ordini professionali, le notifiche arriveranno esclusivamente in formato digitale. Per tale ragione è consigliabile dare un’occhiata almeno una volta a settimana, per scongiurare il pericolo di non aver appreso di essere destinatari di un grattacapo col Fisco.
Richiesta di annullamento: in quali casi è possibile
Non è tutto, perché è bene verificare altri elementi, come per esempio:
- L’avvenuta prescrizione della cartella
- La mancata notifica della cartella di pagamento
Nei casi suddetti, in special modo per ciò che riguarda l’avvenuta prescrizione del debito, secondo i periodo di scadenza di ogni singolo tipo di gabella, si può procedere con la richiesta si annullamento del pagamento.
Se si tratta invece di mancata notifica dell’atto, si può avviare un ricorso, verificando bene se effettivamente lo stesso non sia stato mai notificato secondo la procedura a norma di legge.
Ricorso tramite Processo Telematico Tributario
Grazie alle procedure semplificate attraverso la digitalizzazione, oggi è possibile presentare un ricorso per via telematica. Si tratta del PTT, ossia il Processo Telematico Tributario, divenuto obbligatorio per tutte le controversie tributarie al di sopra dei 3.000 euro.
L’obbligatorietà è stata approvata attraverso l’articolo 16 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 che è stato convertito nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, e che ha di fatto modificato l’articolo 16 bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. (Cliccare sui link per accedere ai documenti ufficiali)
Per accedere al Processo Telematico Tributario è necessario però essere in possesso di:
- Connessione al web
- Firma digitale
- PEC – Posta Elettronica Certificata
In mancanza dei sopra descritti elementi non è possibile presentare un ricorso telematico per cartelle esattoriali di importo superiore ai 3.000 euro. Più avanti vedremo anche come si presenta un ricorso per cartelle esattoriali di importo entro questa somma.
Registrazione al PTT
Nel caso in cui si desideri procedere, è necessario come prima cosa registrarsi sulla piattaforma web del PPT.
Per registrarsi si possono scegliere due opzioni:
- Attraverso il riconoscimento tramite Spid
- Inserendo i dati richiesti nel modulo di registrazione online
Dopo aver effettuato la registrazione, si possono inserire i documenti necessari a dichiarare la non conformità della richiesta di pagamento, descrivendo anche – in un documento a parte – le motivazioni in maniera il più possibile particolareggiata.
ATTENZIONE: è possibile inviare documenti con un peso massimo di ognuno pari a 10MB. Ogni invio consente l’inserimento di un massimo di 50 file ma con una dimensione massima complessiva fino a 50MB. Se i documenti da inviare dovessero superare questi limiti è comunque possibile procedere con un invio successivo.
Documenti: solo in formato .pdf
L’inoltro dei documenti è consentito solo in formato .pdf
Le cartelle esattoriali possono essere scansionate per poi essere convertite dal formato immagine al .pdf.
Stessa cosa quando si deve scrivere il motivo del ricorso: in tal caso la cosa più semplice da fare è scriverlo su un documento per esempio in formato word e poi convertirlo in .pdf
ATTENZIONE: quando si converte un file in formato .pdf affinché sia valido per la trasmissione sulla piattaforma del Processo Tributario Telematico, è necessario spuntare la casella su cui appare la scritta: conforme a PDF/A. E’ il formato accettato dal sistema telematico.
Come compilare la PEC e a chi inoltrarla
Dopo aver effettuato la registrazione al PTT, il ricorso va comunque inoltrato tramite PEC. La domanda da porsi è: dalla mia Casella di Posta Elettronica Certificata, a quale PEC devo inoltrare il ricorso?
Per facilitare questa ricerca, dal seguente link si accede a tutte le informazioni utili per trovare la casella di Posta Elettronica Certificata di competenza territoriale: comunicare con la PA.
Inserimento della firma digitale
Altro punto fondamentale è quello relativo all’inserimento della firma digitale.
La firma in formato digitale va apposta sul documento del ricorso e su tutti quelli che saranno allegati, dal legale rappresentante del contribuente oppure dal contribuente stesso nel caso in cui non dovesse avvalersi di tale supporto.
Per semplificare la procedura di firma digitale, si può utilizzare la funzione di firma massiva.
I formati ammessi sono di due tipologie: CADES e PADES. In un primo momento era ammesso solo il formato CADES ma dopo una sentenza di Cassazione entrambi sono entrati in vigore.
Nel caso in cui il ricorrente, cioè il contribuente che presenta il ricorso, non sia in possesso di firma digitale ma si avvale della consulenza di un avvocato, i documenti e il ricorso potranno essere legittimamente autenticati da quest’ultimo.
ATTENZIONE: se si sceglie la firma digitale in formato CADES il documento cambierà nome da formato .pdf a formato .P7m Il formato PADES invece non modifica il nome del file.
Ricorsi per importi entro i 3.000 euro
Per i privati con controversie che non superano i 3.000 euro, è possibile procedere in modalità cartacea, depositando il ricorso a mano presso l’Ufficio competente a riceverlo. In tal caso verrà rilasciata una ricevuta di presa in carico con su scritto il numero di protocollo.
In alternativa si può inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno, e in questo caso la ricevuta sarà rappresentata dalla ricevuta di ritorno che arriverà presso il proprio domicilio, per posta, dopo qualche tempo.
Il reclamo-mediazione: un tentativo di accordo per evitare il ricorso
La procedura di reclamo-mediazione è diventata obbligatoria per tutte le controversie tributarie con importi fino a 50mila euro di valore.
Si chiama reclamo-mediazione in quanto assume gli effetti di un reclamo contro le anomalie che si sono verificate in corso di richiesta di pagamento da parte di uno o più enti pubblici.
Attraverso la richiesta di mediazione si chiede all’ufficio competente di rivedere la somma degli importi richiesti attraverso la cartella di pagamento, portando elementi validi a riprova del fatto di non doverli pagare, in toto o parzialmente.
L’iter di mediazione deve essere concluso in tempi stabiliti per legge: 90 giorni dalla notifica del ricorso. Se esso viene accolto, si procede con un accordo che, di fatto, sospende il ricorso. Se invece non dovesse trovare accoglimento, si possono configurare due ipotesi: non si riceve risposta entro i 90 giorni, oppure si riceve parere sfavorevole.
In ambo i casi il contribuente potrà costituirsi in giudizio, che significa l’inizio di una controversia legale che si terrà nelle aule dei tribunali.
Riferimenti
Scarica sul tuo PC la guida al Processo Telematico Tributario
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