Fare testamento: per parecchie persone è ancora oggi un discorso tabù. Qualcosa di cui non è bello parlare in quanto fa pensare al momento della dipartita, la morte propria o dei propri cari. Per altri, invece, è un importante appuntamento con se stessi e la propria coscienza di non lasciare nulla al caso nel momento in cui dovesse accadere qualcosa… Quel qualcosa a cui si preferisce non pensare.
Comunque la si pensi, il testamento è un documento che esprime la volontà dell’individuo e rappresenta uno dei diritti fondamentali degli esseri umani di esprimere la libertà di pensiero e di azione.
Ecco perché è bene conoscere tutte le informazioni che riguardano questo atto di richiesta di impegno dopo la propria morte. Per una volta, infatti, non si sottoscrive una promessa a fare, bensì una richiesta a procedere secondo le proprie ultime volontà…
In questo articolo parliamo di:
Che cos’è il testamento
Questo atto è regolato dall’articolo 587 del Codice Civile, che recita: “Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”.
Chi decide di fare testamento ha facoltà di revocarlo in qualsiasi momento, e la piena libertà di inserire al suo interno ciò che desidera indicando chi debba ereditare cosa, a parte le quote di legittima che scoprirai cosa sono nei prossimi paragrafi, senza alcun tipo di interferenza esterna che è anzi punibile con l’annullamento dell’atto.
Si tratta dell’unica soluzione possibile per stabilire la destinazione dei propri beni dopo la propria morte, ma anche altre tipologie di decisioni che si desidera che gli eredi compiano come ultimo desiderio dopo la propria dipartita.
Molti pensano: “Se non posseggo nulla, se non ho beni di valore, a che mi serve redigere il mio testamento”? Nulla di più sbagliato, perché non solo le persone proprietarie di beni mobili e immobili possono stabilire anzitempo le disposizioni che si desidera lasciare a chi resta, e assegnare l’eredità di quanto si possiede. Un testamento può contenere anche una serie di azioni che indicano agli eredi cosa fare o cosa si desidererebbe che accadesse dopo la propria morte, oppure la ripartizione dei propri beni anche di medio o poco valore.
Non importa, infatti, essere ricchi di beni materiali di valore. Il testamento contiene, come si sa, le “Ultime volontà del defunto” e come tali, vanno – o meglio andrebbero – seguite alla lettera.
BUONO A SAPERSI – Il testamento è un atto personale, quindi il suo contenuto non può essere deciso da altri.
Un po’ di storia
Il testamento è un atto che risale all’antichità. Sono state ritrovate informazioni sul suo utilizzo in Magna Grecia intorno al VI Secolo Avanti Cristo.
Anche nell’antica Roma era già in uso la soluzione del lascito testamentario, e l’onere di decidere a quale dei figli dovesse andare la proprietà dei beni di famiglia era delegato al padre.
L’erede assumeva così la facoltà, dopo la morte del genitore, di disporre a piacimento dei beni ricevuti in eredità. Col passare dei secoli si è prodotto un ordinamento giuridico interamente dedicato a questo tema, che consente una maggiore tutela del testatore, termine che indica la persona che fa testamento, e le persone nominate quali eredi o legittimamente tali secondo le leggi in vigore.
Tipi di testamento
Tornando ai nostri tempi, oggi esistono diverse tipologie di testamento:
- Olografo
- Pubblico
- Segreto
- Speciale
Nei prossimi paragrafi scopriremo insieme cosa significano questi termini e come funziona la redazione di ogni tipo di testamento a norma di legge.
Testamento olografo
Il testamento olografo è la soluzione più semplice ed economica per disporre le proprie volontà dopo la morte: non ci sono costi e non è necessario l’intervento di testimoni.
Deve essere scritto obbligatoriamente a mano – è una delle sue peculiarità – ed è quindi importante ricordare che non è riconosciuto per legge un documento scritto al computer o con una macchina per scrivere.
In questo caso non è necessario recarsi presso un notaio e questo permette un notevole risparmio economico. È sufficiente esprimere le ultime volontà ma a patto di seguire alcune regole stabilite per legge, come scoprirai nel prossimo paragrafo.
Come si scrive un testamento olografo
Per far sì che il testamento olografo sia valido a tutti gli effetti, è assolutamente necessario che rispetti i seguenti requisiti:
- Deve essere scritto di proprio pugno e a mano da chi fa testamento: non sono ammessi testamenti olografi dettati ad altra persona;
- Gli eredi: è necessario scrivere chiaramente il nome e il cognome e il rapporto di parentela che li lega al testatore;
- Deve riportare il luogo e la data di quando viene scritto: luogo, giorno, mese e anno;
- Deve contenere la firma, la sigla, il diminutivo o il vezzeggiativo di chi lo scrive: nel caso in cui la persona sia generalmente conosciuta con uno di questi nomignoli si può firmare utilizzandolo.
I punti sopra elencati sono molto importanti perché in mancanza di anche uno solo di essi il testamento non è valido.
La data deve essere presente perché attraverso essa si possono determinare alcuni elementi importanti, per esempio nel caso in cui, nel corso del tempo, si dovesse procedere con nuove versioni del testamento. Per ovvie ragioni, alla morte del testatore e in presenza di più testamenti, farà fede l’ultimo in ordine di data.
Inoltre, in caso di contestazioni da parte degli eredi, è anche possibile verificare, attraverso la verifica del giorno in cui il documento è stato redatto, se la persona era nella piena facoltà di intendere e di volere.
L’indicazione precisa del nome e cognome degli eredi è importante per non creare eventuali confusioni di parentela ed eredità. Se chi redige il testamento ha un unico figlio o una sola sorella o fratello a cui desidera lasciare in eredità i suoi beni o parte di essi, scriverà “Lascio al mio unico figlio“…o fratello, o sorella…
BUONO A SAPERSI – Non è obbligatorio scrivere il testamento olografo su un foglio di carta. L’importante è che sia scritto a mano. Il supporto può anche essere di materiale diverso, su questo non esistono limiti. Si potrebbe, desiderando farlo, scriverlo su un pezzo di stoffa, e persino sul legno o sul metallo. L’importante, come già descritto, che a scriverlo sia proprio chi sta mettendo nero su bianco le ultime volontà. L’unica cosa non ammessa è scolpirlo sul marmo: andrebbe contro la regola che impone che sia scritto a mano…
Come si custodisce il testamento olografo
Non essendo obbligatorio il passaggio notarile, chi decide per questa formula semplificata di testamento può conservare il documento in un posto sicuro, oppure affidarlo a una persona di fiducia. È anche possibile consegnarlo a un notaio che sarà la persona addetta alla sua pubblicazione dopo il decesso.
Testamento pubblico
Col termine testamento pubblico si indica il documento che esprime le ultime volontà che il testatore detta a un notaio in presenza di due testimoni. E’ la soluzione perfetta per chi desidera la massima garanzia che le proprie volontà siano messe al riparo da contestazioni: il notaio, alla presenza dei due testimoni, funge da garante in caso di discordie di ordine familiare ed ereditario.
Vediamo di seguito il meccanismo che si cela dietro questa tipologia di testamento.
Notaio e testimoni: garanzia di ufficialità
Come accennato il precedenza, questo tipo di testamento è, sotto molti aspetti, una garanzia per chi lo sceglie. Nel testamento olografo, infatti, anche chi lo scrive può fare la differenza nella comprensione di cosa vada in eredità e a chi.
Significa che il suo contenuto, non essendo scritto da un professionista che conosce anche le migliori formule da inserire al suo interno, potrebbe scrivere in maniera poco chiara e quindi, rendere impugnabile il testamento. Inoltre, se è pur vero che gli analfabeti sono in via di estinzione, è anche vero che è possibile trovarsi nella condizione di non essere davvero in grado di scrivere in lingua italiana corrente pur essendo nati in Italia.
Per la stesura di un testamento pubblico, quindi, è necessario recarsi da un notaio e portare con sé due testimoni. Il testatore dovrà quindi dettare le ultime volontà al notaio che ne prenderà atto e procederà alla stesura del documento utilizzando formule tecniche che non consentono alcun tipo di opacità dopo la sua apertura.
Dopo aver definito chi sono gli eredi e cosa percepiranno alla morte del testatore, il notaio leggerà ad alta voce quanto riportato nel documento al testatore e ai due testimoni.
E’ molto importante sapere che la procedura prevede formule ben precise, e anche la lettura ad alta voce fa parte di questo tipo di iter notarile. Inoltre, quando il notaio – prima di imporre la propria vidimazione all’atto testamentario – procederà chiedendo al testatore e ai due testimoni se si può confermare quanto contenuto nel documento, non sono ammessi gesti di assenso, ma si deve rispondere con un “Sì” o come comunicherà il professionista.
Finita la procedura di redazione e vidimazione del testamento con l’apposizione delle firme e dei timbri, il notaio invierà una copia del documento sigillato con ceralacca dentro una busta presso l’archivio notarile e lì vi resterà fino al momento del decesso del testatore per essere reso pubblico agli eredi.
BUONO A SAPERSI – Il notaio deve attenersi scrupolosamente alle volontà del testatore. In nessun caso può modificare i desideri di chi sta decidendo a chi andranno i propri beni dopo la propria morte. Non può nemmeno esercitare pressioni affinché si cambi idea: deve mantenere un atteggiamento assolutamente acritico nei confronti delle volontà del testatore e limitarsi a comunicare i termini stabiliti dalla legge, e le formule tecniche che saranno utilizzate per la redazione del documento.
I costi del notaio
Diversamente dal testamento olografo che non prevede alcun tipo di costo, quello in presenza di un notaio deve far mettere in bilancio l’esborso delle spese notarili e anche degli oneri fiscali.
Secondo le medie nazionali aggiornate al 2021, si tratta di una spesa che può variare da un minimo di 800 a un massimo di 2.000 euro per testamenti che contengono divisioni di proprietà immobiliari e anche aziendali. Chi ha poco da lasciare, e magari abita in una città di provincia, può spendere anche meno, intorno ai 400 euro.
Le variazioni di costo dipendono comunque da diversi fattori. Conta la città in cui risiede, il prestigio dello studio notarile ma anche l’entità del patrimonio del testatore: maggiori saranno le proprietà da dividere, maggiore sarà il lavoro che il notaio dovrà prestare.
BUONO A SAPERSI – Anche se si chiama testamento pubblico ciò non significa che tutti verranno a sapere il contenuto del testamento. Col termine “pubblico” si indica semplicemente il fatto che è stato redatto in presenza di un notaio e di due testimoni. Solo alla morte del testatore lo studio notarile procederà con l’apertura del testamento di fronte agli eredi.
Testamento segreto
Passiamo alla terza tipologia di testamento, quello denominato “segreto“. E’ un particolare tipo di atto testamentario, a metà strada tra il testamento olografo e quello pubblico, e non è molto diffuso.
Il testatore scrive di suo pugno le sue ultime volontà seguendo lo schema del testamento olografo tranne per il fatto che può essere redatto da terzi, può non contenere la data e può anche essere scritto a macchina o con il PC.
Si consegna al notaio in presenza di due testimoni, e solo il testatore ne conosce il contenuto. Il professionista appone quindi sulla busta i sigilli a conferma dell’avvenuta consegna nelle sue mani e poi sarà trasmesso all’archivio notarile.
BUONO A SAPERSI – Per rendere valido il testamento segreto, è assolutamente necessario che il testatore apponga la propria firma a metà di ogni foglio, sulla parte esterna che resta in bianco. In qualsiasi momento il testatore ha facoltà di ritirare il documento dallo studio notarile.
Costi del testamento segreto
In questo caso i costi scendono leggermente, e sempre secondo le stime riferite al 2021, si attestano mediamente da un minimo di 500 a un massimo di 1.500 euro.
Testamenti speciali
Questa tipologia di testamenti si discosta dai precedenti in quanto raccolgono in sè tutti quei casi in cui il testatore si trova nella difficoltà materiale di poter procedere a fare un testamento di tipo ordinario.
Si scelgono infatti in via straordinaria, ed è una soluzione consentita dal nostro sistema giuridico quando il testatore si trova in condizioni particolari, come ad esempio:
- In un territorio in stato di emergenza sanitaria o se si è in stato di malattia;
- A bordo di una nave;
- A bordo di un aereo;
- Durante un servizio di tipo militare.
Casi particolari, come già accennato, che possono però spingere a voler fare testamento e a dichiarare le ultime volontà. Procediamo di seguito con la spiegazione delle varie situazioni che permettono la redazione di un testamento speciale.
ATTENZIONE – E’ molto importate sapere che i testamenti speciali hanno durata temporanea, nel senso che la loro legittimità dipende dallo stato di emergenza, o dalla condizione, che non ha permesso di fare testamento seguendo la soluzione dei testamenti di tipo ordinario.
Le tempistiche per l’efficacia del testamento speciale sono pari a fino tre mesi dopo la cessazione della condizione che ha costretto a questo tipo di decisione. Ciò significa che, se le ultime volontà sono rimaste integre e si ha ancora l’intenzione di procedere con la redazione del proprio testamento, sarà necessario ricorrere a una delle forme ordinarie previste dalla legge.
Malattia o stato di emergenza
Poniamo il caso che chi ha deciso di fare testamento sia malato, oppure si trovi in una nazione in stato di emergenza sanitaria o che ha subito calamità naturali e quindi non è possibile trasferirsi dal luogo in cui ci si trova per rientrare presso la propria residenza.
Può fare testamento? Si, ma solo in presenza di due testimoni di età non inferiore ai 16 e che l’atto sia certificato dalla presenza di una delle seguenti figure:
- Un notaio;
- Un sindaco;
- Un giudice di pace;
- Un sacerdote di qualsiasi culto.
Come nel caso del testamento pubblico, chi esprime le ultime volontà le detterà a una delle persone indicate nella lista precedente, firmerà l’atto e così faranno i due testimoni e chi ha scritto il testamento sotto dettatura.
A bordo di una nave
In questo caso sarà il comandante della nave ad assumere il ruolo che normalmente spetta al notaio. Il testamento deve essere redatto in due copie ed è sempre necessaria la presenza di due testimoni e l’apposizione delle firme del testatore, del comandante e dei testimoni.
Il comandante della nave procederà quindi a conservare una copia del testamento tra i documenti di bordo, mentre l’originale sarà consegnato, al momento dell’approdo, alle autorità marittime locali.
A bordo di un aereo
Una forma più semplificata è quella del testamento speciale a bordo di un aereo. In questo caso può essere sufficiente un solo testimone, anche se è sempre meglio averne due.
Il resto segue lo stesso procedimento del testamento a bordo di una nave: all’atterraggio una copia del documento verrà consegnato alle autorità aeroportuali.
Il testamento dei militari
I militari in servizio attivo possono fare testamento dinnanzi a una delle seguenti figure:
- Un ufficiale;
- Il cappellano militare;
- Un ufficiale della Croce Rossa;
- Un ufficiale del Sovrano Ordine di Malta.
E’ necessaria la presenza di due testimoni. Redatto e firmato il documento, esso dovrà essere trasmesso al quartier generale per essere inoltrato al Ministero di riferimento. Il testamento sarà quindi archviato presso l’archivio notarile di competenza territoriale, che è relativa alla residenza attuale del testatore.
Testamento pubblico e Covid-19
In questo periodo storico colpito dalla più estesa pandemia causata da un virus, certe regole hanno cambiato faccia, e accade anche nel caso di chi desideri fare testamento.
Anche durante lo stato di emergenza sanitaria e di pandemia è possibile fare testamento e anche recarsi dal notaio pur trovandosi in una zona rossa. L’importante è informarsi con lo studio notarile per apprendere le regole di sicurezza sanitaria o gli eventuali cambiamenti in merito ai giorni di apertura e chiusura dello studio.
In ultima analisi, durante la pandemia si può decidere, se le condizioni sono quelle spiegate in precedenza, di ricorrere al testamento speciale e decidere poi se procedere con un testamento ordinario.
Chi non può fare testamento
Per sapere chi può fare testamento si deve ricorrere ancora una volta al codice civile, che all’art. 591 recita: “Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge“.
Chi sono incapacitati per legge a fare testamento?
- I minorenni;
- Le persone incapaci di intendere e di volere anche in forma temporanea, come per esempio le persone ubriache o sotto l’effetto di sostanza stupefacenti;
- Chi ha ricevuto una sentenza d’interdizione a causa di grave malattia mentale.
BUONO A SAPERSI – Per quanto riguarda i testamenti redatti da persone in stato di alterazione dovuta all’abuso di alcol, all’assunzione di droghe o per uno stato di assoggettazione di tipo passionale, il documento può eventualmente essere impugnato ma è valido fino a che non sia pronunciata una sentenza di annullamento.
Eredi e legatari
Esistono due diverse tipologie di soggetti a cui si possono lasciare i propri beni: essi sono gli eredi e i legatari.
Nel primo caso, quello dell’erede, si indica la persona che entrerà in possesso di una parte o dell’intero patrimonio di chi fa testamento. Nel caso del legatario si indica chi acquisisce diritti patrimoniali specifici così come descritto nell’atto testamentario.
La differenza non è minima, in quanto è l’erede che, a tutti gli effetti, acquisisce la proprietà ma anche eventuali debiti. Il legatario acquisisce il diritto al bene, e questo nel corso del tempo ha dato adito a molte interpretazioni di tipo giuridico a fronte delle tante cause dovute all’impugnazione dei testamenti.
Chi non può ricevere il testamento
Per tutelare gli eredi e il testatore, la legge stabilisce anche chi sono le figure che non possono ricevere un lascito testamentario, le cosiddette persone interposte, ecco chi sono:
- Il notaio interpellato per la stesura del testamento pubblico
- Il notaio che ha ricevuto la richiesta di conservazione del testamento segreto all’interno di un plico che non era stato preventivamente sigillato
- La persona terza incaricata di redigere il testamento segreto
- Il tutore o il protutore, salvo i casi in cui a queste figure corrispondano discendenti o ascendenti, come per esempio il coniuge, il fratello o la sorella
Qualora il testatore inserisca all’interno del testamento una delle sopra elencate persone, il documento è da intendersi nullo e questo per effetto dell’art. 599 del Codice Civile.
BUONO A SAPERSI – Nel caso di persone incapaci di intendere e di volere, la legge individua come persone interposte anche i genitori, il coniuge e i discendenti, cioè i figli.
Casi di nullità e impugnazione del testamento
Esistono alcuni casi che portano alla nullità e alla possibilità per gli eredi di poterlo impugnare. Ciò che, fondamentalmente, annulla l’efficacia del contenuto del testamento, sono i difetti e i vizi di forma.
Le anomalie di questo genere portano alla conseguenza di rendere inefficace qualsiasi tipo di documento, anche un contratto si considera nullo se non riporta fedelmente gli elementi fondamentali.
L’art. 606 del codice civile afferma che la nullità di un testamento può essere determinata dalle cosiddette nullità formali, come quelle descritte di seguito:
- manca la firma autografa del testatore
- il testo non è stato scritto completamente di pugno del testatore
I casi di nullità sostanziali, invece, sono rappresentate da elementi di gravità, come per esempio:
- se è stato scritto da una persona non in grado di intendere e di volere e questo viene accertato
- se chi ha fatto testamento era sotto la minaccia di qualcuno
Se ricorrono queste situazioni, gli eredi possono chiedere al tribunale competente di annullare l’atto e di impugnarlo per procedere con una diversa identificazione degli eredi legittimi.
BUONO A SAPERSI – Gli eredi che ritengono nullo un testamento a causa di nullità formali o sostanziali possono procedere con una richiesta di annullamento entro 5 anni dalla data di esecuzione delle volontà o dal momento in cui si viene a conoscenza del difetto di forma, o dell’azione dolosa che ha portato il testatore a redigere il testamento perché sotto minaccia o azioni di violenza.
Rinuncia all’eredità
Si può anche rinunciare a un’eredità ed è previsto dal codice civile a partire dall’articolo 519 e successivi.
Le motivazioni che possono portare a questo tipo di decisione solitamente sono legate a un carico di debiti derivante dal bene che si erediterebbe, in altri casi si tratta di cause legate alla storia familiare. La legge peraltro sostiene il diritto alla non accettazione del lascito, e con ciò si determina il diritto puro dell’erede a rinunciarvi senza alcun tipo di condizione che possa essere espressa da altri.
In gergo legale si tratta infatti di un actus legitimus, termine derivante dal diritto romano e che identifica uno dei negozi giuridici denominati puri, in quanto non possono essere soggetti a termini o a condizioni.
La rinuncia si esprime attraverso una dichiarazione scritta ed esistono due diverse forme: la rinuncia gratuita e quella onerosa.
Scopriamo di seguito di cosa si tratta nei due casi specifici.
Rinuncia gratuita
La rinuncia gratuita, secondo quanto si legge agli articoli 478 e 519 del codice civile, può essere in favore di tutti gli altri eredi o di parte di essi.
Dal momento in cui si decide di procedere con una rinuncia gratuita nei confronti di tutti gli altri eredi, è necessario sapere che in questo caso entrerà in gioco un un atto di donazione indiretta.
Diverso è il discorso nel caso in cui si rinunci nei confronti di una parte degli eredi, e in questo caso si tratterà di un vero e proprio atto di donazione.
Rinuncia onerosa
In questo caso l’erede rinuncia all’accoglimento dell’eredità in cambio di un corrispettivo. L’articolo che regola questo tipo di decisione è sempre il 478 del codice civile.
Chi può rinunciare all’eredità
Il soggetto che può rinunciare al lascito testamentario è il chiamato all’eredità, che tradotto dalla terminologia giuridica è la persona indicata come erede.
Soggetti che non possono rinunciare all’eredità
Esistono casi in cui non è possibile rinunciare all’eredità, per esempio quando:
- l’erede è già in possesso dei beni ma non ha proceduto all’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura del testamento – L’articolo di riferimento del codice civile è il 485 secondo comma
- se il chiamato all’eredità non esprime la volontà di rinunciare entro 40 giorni dall’inventario dei beni – questo caso è regolato dal terzo comma dell’articolo 485 del codice civile
- se il chiamato all’eredità ha occultato o sottratto beni che fanno parte dell’eredità – in questo caso si fa riferimento all’articolo 527 del codice civile
Le quote di legittima
E’ bene rammentare anche cosa siano le quote di legittima di cui si sente spesso parlare quando si affronta il tema del testamento. La legge italiana, attraverso l’articolo 536 del codice civile, individua i legittimari, che sono:
- Il coniuge
- I figli
- Gli ascendenti, cioè i genitori, ma solo nel caso in cui non vi siano figli
Secondo la legge in vigore la ripartizione dell’eredità spettante è la seguente:
Legittima a favore del coniuge
- Se non ci sono figli: metà del patrimonio ereditario
- Con un solo figlio: 1/3 del patrimonio ma al figlio andrà un altro terzo oltre la quota spettante
- Con due o più figli: 1/4 del patrimonio e ai figli andrà 1/2 del patrimonio ereditario che deve essere equamente ripartito
Legittima a favore dei figli
- Un solo figlio: 1/2 del patrimonio ereditario nel caso in cui manchi il coniuge
- Due o più figli: 2/3 del patrimonio ereditario che deve essere diviso in parti uguali in mancanza di coniuge
Legittima a favore dei genitori
- Se il defunto non aveva coniuge in vita: 1/3 del patrimonio ereditario
- Se il defunto aveva coniuge in vita: 1/4 del patrimonio
Conclusioni
Anche il testamento è uno di quei temi importanti per la vita dei cittadini, e per comprendere meglio quali siano i diritti ereditari, l’informazione approfonfita è l’unica strada per non cadere in errore o basarsi su opinioni personali che non corrispondono alle normative in vigore.
Hai voglia di raccontarci una tua esperienza legata al un lascito testamentario e vuoi farla conoscere ai nostri lettori? Scrivici compilando il modulo “Raccontaci la tua storia“.
La pubblicheremo per dare agli altri lettori una serie di nuovi elementi su cui riflettere e per aprire un dibattito sul tema.
Un utilissimo e dettagliato articolo, da conservare preziosamente. Un dubbio permane al lettore: i testimoni testamentari possono essere parenti del testatore?
Buonasera, ottima domanda.
In realtà i testimoni devono avere determinati requisiti, tra cui:
– maggiore età
– non aver ottenuto una sentenza di interdizione
– persone che non conoscono la lingua italiana
– gli analfabeti
Anche le persone sorde, cieche o mute NON possono essere testimoni.
Per ciò che riguarda la domanda specifica: i testimoni non devono aver alcun tipo di interesse nel lascito testamentario, per tale ragione non possono:
– i parenti del testatore fino al terzo grado
– avere parentela di nessun grado col notaio
Le domande dei lettori, come sempre, arricchiscono molto il contenuto di queste guide di approfondimento e il sito su cui sono pubblicate.
Un ringraziamento per l’apprezzamento e un caro saluto.