rumori molesti

Vicini rumorosi e rumori molesti: come tutelarsi

Vivere in città ha molti lati positivi, ma può averne diversi negativi. La convivenza nei condomini spesso è all’origine di liti tra cittadini e persino di denunce civili e penali, in special modo quando qualcuno non si cura affatto dei disturbi che arreca ai propri simili, in primis per ciò che riguarda i rumori molesti.

Il rumore, quando viene emesso in maniera non episodica, può causare davvero fastidi non di poco conto, tanto che le aule giudiziarie sono piene di denunce e ricorsi presentati da cittadini stufi di dover sopportare le ingerenze dei propri simili che, all’interno di palazzi e palazzine, vivono come se si trovassero in aperta campagna e in una zona isolata.

Non basta: in special modo per chi vive in zone centrali o periferiche ma molto vissute, in special modo di notte con la famosa “movida” tanto cara ai giovani, ecco che le serate e le notti possono diventare un vero incubo: mantenersi calmi quando la musica di una discoteca rimbomba dentro le orecchie proprio quando si desidera riposare, o sopportare le urla e le chiacchiere della gente che resta fuori dai locali, non è davvero ammissibile.

Cosa si può fare in casi del genere? Esistono leggi che cautelano i cittadini? Qual è l’atteggiamento migliore da tenere?

Ecco di seguito, un po’ di consigli utili da tenere a mente.

Rumori molesti: facciamo chiarezza

Per affrontare il tema, è bene anche fare chiarezza su cosa è considerato essere un “rumore molesto”. Ciò perché esistono anche casi di persone che al primo rumore pretenderebbero di chiedere conto e ragione a chi lo ha provocato.

Col termine “rumore molesto” si indica un rumore ricorrente, che disturba le persone che vivono o lavorano nell’area in cui il rumore viene prodotto. Se, ad esempio, nel palazzo in cui si abita da uno degli appartamenti ogni giorno provengono rumori forti di qualsiasi natura, a qualsiasi ora del giorno o, peggio, durante la notte, ecco che si può parlare di rumore molesto.

Il rumore, quando è costante e prolungato nel tempo, può provocare seri danni alla salute, in special modo quella psicologica di chi lo subisce. E se purtroppo chi è costretto a lavorare in ambienti di lavoro rumorosi può fare poco o nulla per ottenere la ragione, se non –  in alcuni casi – proteggere le orecchie con gli appositi dispositivi – ecco che, quando la costanza del rumore aggredisce gli abitanti di un appartamento o di un ufficio privato, i nervi saltano con facilità ed è necessario sapere come comportarsi e a chi chiedere aiuto.

Il silenzio è un diritto, il riposo anche.

Se quindi l’inquilina del piano di sopra ha la brutta abitudine di camminare in casa a ogni ora con le scarpe coi tacchi, se nel palazzo vivono in casa cani che abbaiano per ore, se certi condomini usano guardare la televisione a tutto volume o se le lavatrici vengono avviate nottetempo, con la conseguenza di non far dormire i malcapitati vicini di casa, cosa si può fare per far cessare questo tipo di molestia?

Innanzitutto, è bene sapere che in tutti i palazzi regolati da un condominio, esistono delle fasce orarie deputate al silenzio e al riposo, che vanno dalle ore 13;00 alle ore 16:00 e dalle 21:00 fino al mattino successivo.

Significa che, in queste fasce orarie non si può permettersi di trivellare i muri con un trapano o emettere qualsiasi altro tipo di rumore che disturba il resto dei condomini.

Come tutelarsi dai rumori molesti

Se quindi i rumori che ti assillano vengono emessi in queste fasce orarie, puoi certamente chiedere che chi li produce smetta. Ma come?

  • Se abiti in un condominio: la prima mossa è quella di parlare con l’amministratore del palazzo e spiegare la situazione: chiedi che venga organizzata un’assemblea straordinaria per discutere del problema
  • Evita di litigare con chi è responsabile dei rumori molesti: spesso si passa dalle parole alle mani ed è vivamente sconsigliato
  • Se il dialogo non porta risultati, sappi che il Codice Civile viene in tuo aiuto: con la riforma delle regole condominiali, varata nel 2013, hai la possibilità di esercitare il tuo diritto alla quiete, secondo l’70 del Codice Civile. L’amministratore del condominio, appurate le tue ragioni, può sanzionare il disturbatore con sanzioni pecuniarie da 200 a 800 euro
  • Se le i rumori molesti ti perseguitano e provengono anche dalla strada, ecco invece che l’ 659 comma 1 del Codice Penale viene in tuo sostegno e recita: “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro”. A questo punto però, devi decidere se sia il caso di presentare una regolare denuncia contro il molestatore seriale…

Conclusioni

Insomma: le strade per cautelare la propria tranquillità esistono. Basta conoscerla. E come consiglio generale, mai arrivare a discutere in maniera accesa in casi come questi: le situazioni possono degenerare…

Hai un esperienza di rumori molesti da raccontare? Scrivici: se sarà di interesse generale la pubblicheremo. Compila il modulo “Storia di consumatori“!

Emilia Urso Anfuso

Giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica.
Collabora con Novella2000, il settimanale Visto (interviste a personaggi della politica, della cultura e dello spettacolo) e per altre testate giornalistiche, tra cui il quotidiano Libero per i settori politica, economia e attualità
Scrive da diversi anni per i siti di informazione online del Gruppo Puntoblog Media: consumatori.blog, assistenza-clienti.it e lavoratori.blog.
Fondatrice e direttore responsabile, dal 2006, della testata giornalistica di informazione online: www.gliscomunicati.it
Sociologa
Esperta di comunicazione
Ideatrice e conduttrice della trasmissione video MediaticaMente e del ciclo di trasmissioni "Racconti investigativi" insieme al Luogotenente dei crimini violenti del ROS dei Carabinieri Rino Sciuto
I suoi libri sono in vendita su Amazon

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