Da diversi mesi si parla solo di reddito di cittadinanza nel nostro paese.
Questo sussidio, che per molti è divenuto una boccata di ossigeno nei nuclei familiari a rischio povertà assoluta, e che per altri è una speranza per tentare di ottenere un posto di lavoro – in attesa che si sviluppino gli ulteriori passaggi dati dalla formazione del gruppo dei Navigator e dalla riforma dei centri per il lavoro – è a metà tra un sostegno al reddito per i meno abbienti e un elemento che potrebbe portare a trovare una collocazione lavorativa più o meno stabile.
Potrebbe, perché è ancora presto per comprendere come verrà organizzata la fase più importante: quella legata proprio alle famose tre proposte lavorative. Staremo a vedere, e racconteremo puntualmente gli sviluppi.
Non esiste, però, solo il reddito di cittadinanza per sostenere chi si trova in difficoltà economiche oppure ha perso il posto di lavoro.
In questo articolo, analizziamo due misure in essere da tempo nel nostro paese: la NASPI e gli assegni familiari.
In questo articolo parliamo di:
La NASPI: che cos’è e chi la percepisce
Un tempo si chiamava semplicemente “indennità di disoccupazione”. Oggi si chiama NASPI – acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego – e viene erogata, mensilmente, dietro domanda di quei cittadini che, per motivi che non sono dipendenti alla propria volontà, vengono licenziati dal posto di lavoro. Vale per tutti coloro che hanno perso il posto a partire dal 1° Maggio 2015.
La NASPI sostituisce le prestazioni precedenti, denominate ASPI e MiniAspi ed è stata introdotta con il Jobs Act durante il Governo Renzi.
Come si chiede la NASPI
Per farne richiesta, si può scegliere tra tre modalità:
- Collegandosi alla piattaforma online dell’INPS, essendo già dotati di PIN e password.
- Affidandosi a un CAF
- Telefonando al contact center dell’INPS ai seguenti numeri: da rete fissa il numero gratuito da digitare è l’803 164. Se si telefona da cellulare, il numero da comporre è lo 06 164164. In questo caso la telefonata è a pagamento, con tariffazione stabilita dal proprio gestore telefonico.
Accedendo a questo link si può scaricare il modulo per presentare la domanda.
Tra le cose importanti da sapere: l’importo mensile della NASPI non può essere superiore ai 1.300 euro.
In ogni caso, il calcolo delle somme che verranno erogate saranno calcolate, in percentuale, sulla base della contribuzione mensile media ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni.
Chi ha diritto alla NASPI
La platea delle persone che possono avere diritto alla NASPI dopo essere state licenziate è variegata.
Ecco le categorie:
- apprendisti;
- soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Termini per chiedere la NASPI
È necessario ricordare che, per poter presentare la domanda, non si devono superare i 68 giorni, calcolati a partire da:
- la data di cessazione del contratto di lavoro
- la data del periodo di maternità indennizzato nel caso in cui questa situazione si presenti durante il lavoro che successivamente viene a cessare
- la data di cessazione del periodo di malattia (vedi sopra)
- la data di definizione della vertenza sindacale
- la data di fine del periodo che corrisponde all’indennizzo per mancato preavviso
- dal 30° giorno successivo al licenziamento per giusta causa
Chi non ha diritto alla NASPI
Infine, citiamo le categorie di lavoratori che non rientrano nel diritto a chiedere la NASPI.
Ecco la lista:
- dipendenti a tempo indeterminato
- dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
- lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.
- lavoratori titolari di trattamento pensionistico diretto.
ANF: Assegno per il Nucleo Familiare
Ecco un altro dei sostegni al reddito, in questo caso previsto per i lavoratori italiani, i titolari di trattamenti previdenziali e i pensionati: gli assegni familiari, o per meglio dire ANF – Assegno per il Nucleo Familiare.
Esiste un’altra categoria interessata a questa prestazione: i lavoratori assistiti da un’assicurazione contro la tubercolosi.
Anche in questo caso è l’INPS a erogare il sostegno.
Scopriamo insieme cosa sono, come funzionano e come vanno richiesti.
Chi ha diritto a ricevere gli assegni familiari
Iniziamo con la lista dei lavoratori che hanno diritto a richiedere l’erogazione degli assegni familiari in busta paga:
- lavoratori dipendenti del settore privato;
- lavoratori dipendenti agricoli;
- lavoratori domestici e somministrati;
- lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
- lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite;
- titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
- titolari di prestazioni previdenziali;
- lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto;
- lavoratori che percepiscono prestazioni dall’Inps (esempio la Naspi, maternità, congedo)
Come richiederli
Passiamo alla parte pratica: come si chiedono gli assegni familiari?
La domanda va presentata esclusivamente online, almeno per quanto concerne i dipendenti delle aziende private, attraverso la piattaforma online dell’INPS.
In pieno sviluppo dell’era digitale, questa appare essere la metodica ormai utilizzata per molte delle pratiche che, quotidianamente, vengono inoltrate agli enti nazionali.
In precedenza, la richiesta andava fatta direttamente al datore di lavoro, cosa che è rimasta immutata per ciò che riguarda i lavoratori dipendenti di aziende agricole, che possono ancora consegnare, direttamente al datore di lavoro, la copia cartacea del modello ANF/DIP SR16.
È necessario, quindi, compilare l’apposito modulo scaricabile sul proprio PC cliccando su questo link: modulo di richiesta degli assegni familiari.
Se non si è troppo pratici con le questioni burocratiche, meglio chiedere aiuto a un patronato o a un CAF.
Familiari per cui spettano gli assegni familiari
È importante sapere quali sono i familiari che rientrano nel cosiddetto “Nucleo ANF”, per capire se si è nella condizione di poter richiedere gli assegni familiari.
Ecco la lista completa dei familiari che possono essere messi a carico del lavoratore:
- il coniuge non legalmente – ed effettivamente- separato;
- i figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati dai competenti organi a norma di legge, anche ai servizi sociali, anche non conviventi, in caso di separazione dei coniugi), di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non coniugati;
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, a patto che facciano parte di “nuclei numerosi“, nuclei familiari con almeno 4 figli e tutti di età inferiore ai 26 anni;
- i figli maggiorenni ed equiparati che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente, figli di fratello o di sorella), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati
- Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato non deve aver abbandonato la famiglia
Familiari che non rientrano nella normativa
Per maggior chiarezza, ecco l’elenco completo di chi non è possibile ritenere “familiare a carico” ai fini dell’ottenimento degli assegni familiari.
Essi sono:
- Il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- il coniuge che ha abbandonato la famiglia;
- i figli minorenni, o maggiorenni, inabili, che sono coniugati;
- i figli ed equiparati maggiorenni (età superiore a 18 anni), non inabili, anche se studenti o apprendisti facenti parte di un nucleo familiare non numeroso (meno di 4 figli);
- i figli naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, che non convivono con il richiedente;
- i figli naturali del richiedente coniugato che non sono inseriti nella sua famiglia legittima;
- i figli affidati all’altro coniuge o ex coniuge in caso di separazione legale o divorzio;
- i genitori ed equiparati, e gli altri ascendenti, anche se inabili;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti, ad eccezione dei nipoti viventi a carico dell’ascendente, anche se minorenni o inabili, che sono organi di un solo genitore o titolari di pensione ai superstiti oppure che si sono sposati
- i familiari di cittadino straniero non residenti in Italia, tranne nel caso di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato convenzionato.
Familiari a carico residenti all’estero
Uno degli interrogativi che, con maggiore frequenza, vengono posti ai consulenti del lavoro in merito agli assegni familiari, è quello relativo ai familiari a carico che risiedono all’estero.
In casi del genere, si ha sempre diritto a riceverli? La risposta è positiva. L’importante è che il lavoratore richiedente sia italiano.
Se, invece, è un cittadino straniero che risiede in Italia e ha i parenti a carico in un’altra nazione, allora non esiste il diritto agli assegni familiari, a meno che si tratti di un cittadino nativo di una nazione europea.
Conclusioni
In Italia, malgrado si pensi che il Welfare sia praticamente ridotto a nulla, esistono sostegni economici per coloro che hanno necessità di una mano.
Parleremo prossimamente di altre tipologie di sostegni, anche in virtù di una proposta recente da parte del governo in carica: quella di unificare in un solo sostegno economico quelli attualmente attivi.
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