<p><strong>Fare testamento</strong>: per parecchie persone è ancora oggi un discorso tabù. Qualcosa di cui non è bello parlare in quanto fa pensare al <strong>momento della dipartita</strong>, <strong>la</strong> <strong>morte propria o dei propri cari</strong>. Per altri, invece, è un importante appuntamento con se stessi e la propria <strong>coscienza di non lasciare nulla al caso</strong> nel momento in cui dovesse accadere qualcosa… Quel qualcosa a cui si preferisce non pensare.</p>



<p>Comunque la si pensi, <strong>il testamento è un documento che esprime la volontà dell’individuo e rappresenta uno dei diritti fondamentali degli esseri umani</strong> <strong>di esprimere la libertà di pensiero e di azione</strong>. </p>



<p>Ecco perché è bene conoscere tutte le informazioni che riguardano questo atto di richiesta di impegno dopo la propria morte. Per una volta, infatti, non si sottoscrive <strong>una promessa a fare</strong>, bensì una <strong>richiesta a procedere secondo le proprie ultime volontà</strong>…</p>



<h2 class="wp-block-heading">Che cos&#8217;è il testamento </h2>



<p>Questo atto è regolato dall’<strong><a href="https://www.ricercagiuridica.com/codici/vis.php?num=9056" target="_blank" rel="noreferrer noopener">articolo 587 del Codice Civile</a></strong>, che recita: <strong>“<em>Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse</em>”.</strong></p>



<p>Chi decide di <strong>fare testamento</strong> <strong>ha facoltà di revocarlo in qualsiasi momento</strong>, e la piena libertà di inserire al suo interno ciò che desidera indicando chi debba ereditare cosa, a parte le<strong> quote di legittima</strong> che scoprirai cosa sono nei prossimi paragrafi, senza alcun tipo di interferenza esterna che è anzi punibile con l&#8217;annullamento dell&#8217;atto.</p>



<p>Si tratta dell’unica soluzione possibile per<strong> stabilire la destinazione dei propri beni dopo la propria morte</strong>, ma anche altre tipologie di decisioni che si desidera che gli eredi compiano come ultimo desiderio dopo la propria dipartita.</p>



<p>Molti pensano: “<em>Se non posseggo nulla, se non ho beni di valore, a che mi serve redigere il mio testamento</em>”? Nulla di più sbagliato, perché non solo le <strong>persone proprietarie di beni mobili e immobili </strong>possono stabilire anzitempo le disposizioni che si desidera lasciare a chi resta, e assegnare l’eredità di quanto si possiede. Un testamento può contenere anche una serie di <strong>azioni che indicano agli eredi cosa fare o cosa si desidererebbe che accadesse dopo la propria morte</strong>, oppure la <strong>ripartizione dei propri beni anche di medio o poco valore</strong>.</p>



<p>Non importa, infatti, essere ricchi di beni materiali di valore. Il testamento contiene, come si sa, le “<em>Ultime volontà del defunto</em>” e come tali, vanno – o meglio andrebbero – seguite alla lettera.</p>



<p><strong>BUONO A SAPERSI</strong> – Il testamento è un <strong>atto personale</strong>, quindi il suo contenuto non può essere deciso da altri.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Un po’ di storia</h2>



<p>Il testamento è un atto che risale all’antichità. Sono state ritrovate informazioni sul suo utilizzo in<em> Magna Grecia</em> intorno al VI Secolo Avanti Cristo. </p>



<p>Anche nell’antica Roma era già in uso la soluzione del<strong> lascito testamentario</strong>, e l’onere di decidere a quale dei figli dovesse andare<strong> la proprietà dei</strong> <strong>beni di famiglia </strong>era delegato al padre. </p>



<p>L’erede assumeva così la facoltà, <strong>dopo la morte del genitore</strong>, di disporre a piacimento dei <strong>beni ricevuti in eredità</strong>. Col passare dei secoli si è prodotto un ordinamento giuridico interamente dedicato a questo tema, che consente <strong>una maggiore tutela del testatore</strong>, termine che indica la<strong> persona che fa testamento</strong>, e le persone nominate quali <strong>eredi</strong> o legittimamente tali secondo le leggi in vigore.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Tipi di testamento</h2>



<p>Tornando ai nostri tempi, oggi esistono <strong>diverse tipologie di testamento</strong>:</p>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>Olografo</strong></li><li><strong>Pubblico</strong></li><li><strong>Segreto</strong></li><li><strong>Speciale</strong></li></ul>



<p>Nei prossimi paragrafi scopriremo insieme cosa significano questi termini e come funziona la <strong>redazione di ogni tipo di testamento a norma di legge</strong>.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Testamento olografo</h3>



<p><strong>Il testamento olografo è la soluzione più semplice ed economica per disporre le proprie volontà dopo la morte</strong>: non ci sono costi e non è necessario l&#8217;intervento di testimoni.</p>



<p>Deve essere<strong> scritto obbligatoriamente</strong> <strong>a mano</strong> – è una delle sue peculiarità – ed è quindi importante ricordare che non è riconosciuto per legge un documento scritto al computer o con una macchina per scrivere.</p>



<p>In questo caso<strong> non è necessario recarsi presso un notaio</strong> e questo permette un <strong>notevole risparmio economico</strong>. È sufficiente<strong> esprimere le ultime volontà </strong>ma a patto di seguire alcune regole stabilite per legge, come scoprirai nel prossimo paragrafo.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Come si scrive un testamento olografo</h3>



<p>Per far sì che il testamento olografo sia valido a tutti gli effetti, è assolutamente necessario che rispetti i seguenti requisiti:</p>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>Deve essere scritto di proprio pugno e a mano da chi fa testamento</strong>: non sono ammessi testamenti olografi dettati ad altra persona;</li><li><strong>Gli eredi</strong>: è necessario scrivere chiaramente il nome e il cognome e il rapporto di parentela che li lega al testatore;</li><li><strong>Deve riportare il luogo e la data di quando viene scritto</strong>: luogo, giorno, mese e anno;</li><li><strong>Deve contenere la firma, la sigla, il diminutivo o il vezzeggiativo di chi lo scrive</strong>: nel caso in cui la persona sia generalmente conosciuta con uno di questi nomignoli si può firmare utilizzandolo.</li></ul>



<p>I punti sopra elencati sono molto importanti perché in mancanza di anche uno solo di essi <strong>il testamento non è valido</strong>.</p>



<p>La data deve essere presente perché attraverso essa si possono determinare alcuni elementi importanti, per esempio nel caso in cui, nel corso del tempo, si dovesse procedere con<strong> nuove versioni del testamento</strong>. Per ovvie ragioni, alla <strong>morte del testatore e in presenza di più testamenti, farà fede l&#8217;ultimo in ordine di data</strong>.</p>



<p>Inoltre, in caso di <strong>contestazioni da parte degli eredi</strong>, è anche possibile verificare, attraverso la verifica del giorno in cui il documento è stato redatto, se la persona era nella <strong>piena facoltà di intendere e di voler</strong>e. </p>



<p><strong>L&#8217;indicazione precisa del nome e cognome degli eredi </strong>è importante per non creare eventuali confusioni di parentela ed eredità. Se chi redige il testamento ha un unico figlio o una sola sorella o fratello a cui desidera lasciare in eredità i suoi beni o parte di essi, scriverà &#8220;<em>Lascio al mio unico figlio</em>&#8220;&#8230;o fratello, o sorella&#8230;</p>



<p><strong>BUONO A SAPERSI </strong>– Non è obbligatorio scrivere il testamento olografo su un foglio di carta. <strong>L’importante è che sia scritto a mano</strong>. Il supporto può anche essere di materiale diverso, su questo non esistono limiti. Si potrebbe, desiderando farlo, scriverlo su un pezzo di stoffa, e persino sul legno o sul metallo. L’importante, come già descritto, che a scriverlo sia proprio chi sta mettendo nero su bianco le ultime volontà. L&#8217;unica cosa non ammessa è scolpirlo sul marmo: andrebbe contro la regola che impone che sia scritto a mano&#8230;</p>



<h3 class="wp-block-heading">Come si custodisce il testamento olografo</h3>



<p>Non essendo obbligatorio il passaggio notarile, chi decide per questa <strong>formula semplificata di testamento </strong>può conservare il documento in un posto sicuro, oppure affidarlo a una persona di fiducia. È anche possibile consegnarlo a un notaio che sarà la persona addetta alla sua pubblicazione dopo il decesso.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Testamento pubblico</h2>



<p>Col termine <em>testamento pubblico</em> si indica il documento che esprime <strong>le ultime volontà che il testatore detta a un notaio in presenza di due testimoni</strong>. E&#8217; la soluzione perfetta per chi desidera la massima garanzia che le proprie volontà siano messe al riparo da contestazioni: il notaio, alla presenza dei due testimoni, funge da <strong>garante in caso di discordie di ordine familiare ed ereditario</strong>.</p>



<p>Vediamo di seguito il meccanismo che si cela dietro questa tipologia di testamento.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Notaio e testimoni: garanzia di ufficialità</h3>



<p>Come accennato il precedenza, questo tipo di testamento è, sotto molti aspetti, una garanzia per chi lo sceglie. Nel <em>testamento olografo</em>, infatti, anche chi lo scrive può fare la differenza nella comprensione di cosa vada in eredità e a chi.</p>



<p>Significa che il suo contenuto, non essendo scritto da un professionista che conosce anche le migliori formule da inserire al suo interno, potrebbe <strong>scrivere in maniera poco chiara </strong>e quindi, <strong>rendere impugnabile il testamento</strong>. Inoltre, se è pur vero che<strong> gli analfabeti sono in via di estinzione</strong>, è anche vero che è possibile trovarsi nella condizione di non essere davvero in grado di <strong>scrivere in lingua italiana corrente</strong> pur essendo nati in Italia. </p>



<p>Per la<strong> stesura di un testamento pubblico</strong>, quindi, è necessario recarsi da un notaio e <strong>portare con sé due testimoni</strong>. Il testatore dovrà quindi <strong>dettare le ultime volontà al notaio</strong> che ne prenderà atto e procederà alla stesura del documento utilizzando formule tecniche che non consentono alcun tipo di opacità dopo la sua apertura.</p>



<p>Dopo aver definito <strong>chi sono gli eredi e cosa percepiranno alla morte del testatore</strong>, il notaio leggerà ad alta voce quanto riportato nel documento al testatore e ai due testimoni.</p>



<p>E&#8217; molto importante sapere che la procedura prevede formule ben precise, e anche la lettura ad alta voce fa parte di questo tipo di <strong>iter notarile</strong>. Inoltre, quando il notaio &#8211; prima di imporre la propria <strong>vidimazione all&#8217;atto testamentario</strong> &#8211; procederà chiedendo al testatore e ai due testimoni se si può confermare quanto contenuto nel documento, non sono ammessi gesti di assenso, ma si deve rispondere con un &#8220;Sì&#8221; o come comunicherà il professionista.</p>



<p>Finita la procedura di <strong>redazione e vidimazione del testamento</strong> con l&#8217;apposizione delle firme e dei timbri, <strong>il notaio invierà una copia del documento sigillato con ceralacca dentro una busta presso l&#8217;archivio notarile</strong> e lì vi resterà fino al momento del decesso del testatore per essere reso pubblico agli eredi.</p>



<p><strong>BUONO A SAPERSI</strong> &#8211; Il notaio deve attenersi scrupolosamente alle volontà del testatore. In nessun caso può <strong>modificare i desideri di chi sta decidendo a chi andranno i propri beni dopo la propria morte</strong>. Non può nemmeno <strong>esercitare pressioni affinché si cambi idea</strong>: deve mantenere un <strong>atteggiamento assolutamente acritico nei confronti delle volontà del testatore </strong>e limitarsi a comunicare i termini stabiliti dalla legge, e le formule tecniche che saranno utilizzate per la redazione del documento.</p>



<h3 class="wp-block-heading">I costi del notaio</h3>



<p>Diversamente dal testamento olografo che non prevede alcun tipo di costo, quello in presenza di un notaio deve far <strong>mettere in bilancio l&#8217;esborso delle spese notarili e anche degli oneri fiscali</strong>.</p>



<p>Secondo le medie nazionali aggiornate al 2021, si tratta di <strong>una spesa che può variare da un minimo di 800 a un massimo di 2.000 euro </strong>per testamenti che contengono divisioni di proprietà immobiliari e anche aziendali. Chi ha poco da lasciare, e magari abita in una città di provincia, può spendere anche meno, intorno ai 400 euro.</p>



<p>Le variazioni di costo dipendono comunque da diversi fattori. Conta la città in cui risiede, il <strong>prestigio dello studio notarile</strong> ma anche l&#8217;entità del patrimonio del testatore: maggiori saranno le proprietà da dividere, maggiore sarà il lavoro che il notaio dovrà prestare.</p>



<p><strong>BUONO A SAPERSI</strong> &#8211; Anche se si chiama <em>testamento pubblico</em> ciò non significa che tutti verranno a sapere il contenuto del testamento. Col termine &#8220;pubblico&#8221; si indica semplicemente il fatto che è stato <strong>redatto in presenza di un notaio e di due testimoni</strong>. Solo alla morte del testatore <strong>lo studio notarile procederà con l&#8217;apertura del testamento di fronte agli eredi</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Testamento segreto</h2>



<p>Passiamo alla terza tipologia di testamento, quello denominato &#8220;<em>segreto</em>&#8220;. E&#8217; un particolare tipo di <em>atto testamentario</em>, a metà strada tra il testamento olografo e quello pubblico, e non è molto diffuso.</p>



<p>Il testatore scrive di suo pugno le sue ultime volontà seguendo lo schema del testamento olografo tranne per il fatto che <strong>può essere redatto da terzi</strong>, <strong>può non contenere la data e può anche essere scritto a macchina o con il PC</strong>.</p>



<p>Si consegna al notaio in presenza di due testimoni, e<strong> solo il testatore ne conosce il contenuto</strong>. Il professionista appone quindi sulla busta i sigilli a conferma dell&#8217;avvenuta consegna nelle sue mani e poi sarà trasmesso all&#8217;archivio notarile.</p>



<p><strong>BUONO A SAPERSI</strong> &#8211; Per rendere valido il testamento segreto, è assolutamente necessario che il testatore apponga la propria firma a metà di ogni foglio, sulla parte esterna che resta in bianco. <strong>In qualsiasi momento il testatore ha facoltà di ritirare il documento dallo studio notarile</strong>.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Costi del testamento segreto</h3>



<p>In questo caso i costi scendono leggermente, e sempre secondo le stime riferite al 2021, si attestano mediamente <strong>da un minimo di 500 a un massimo di 1.500 euro</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Testamenti speciali</h2>



<p>Questa tipologia di testamenti si discosta dai precedenti in quanto raccolgono in sè tutti quei <strong>casi in cui il testatore si trova nella difficoltà materiale di poter procedere a fare un testamento di tipo ordinario</strong>.</p>



<p>Si scelgono infatti in via straordinaria, ed è una soluzione consentita dal nostro sistema giuridico quando il testatore si trova in condizioni particolari, come ad esempio:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>In un territorio in stato di emergenza sanitaria o se si è in stato di malattia;</li><li>A bordo di una nave;</li><li>A bordo di un aereo;</li><li>Durante un servizio di tipo militare.</li></ul>



<p>Casi particolari, come già accennato, che possono però spingere a voler<strong> fare testamento e a dichiarare le ultime volontà</strong>. Procediamo di seguito con la spiegazione delle varie situazioni che permettono la redazione di un testamento speciale.</p>



<p><strong>ATTENZIONE</strong> &#8211; E&#8217; molto importate sapere che <strong>i testamenti speciali hanno durata temporanea</strong>, nel senso che la loro legittimità dipende dallo stato di emergenza, o dalla condizione, che non ha permesso di fare testamento seguendo la soluzione dei testamenti di tipo ordinario. </p>



<p><strong>Le tempistiche per l&#8217;efficacia del testamento speciale sono pari a fino tre mesi dopo la cessazione della condizione che ha costretto a questo tipo di decisione</strong>. Ciò significa che, se le ultime volontà sono rimaste integre e si ha ancora l&#8217;intenzione di procedere con la redazione del proprio testamento, sarà necessario ricorrere a una delle forme ordinarie previste dalla legge.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Malattia o stato di emergenza</h3>



<p>Poniamo il caso che chi ha deciso di fare testamento sia malato, oppure si trovi in una <strong>nazione in stato di emergenza sanitaria o che ha subito calamità naturali</strong> e quindi non è possibile trasferirsi dal luogo in cui ci si trova per <strong>rientrare presso la propria residenza</strong>.</p>



<p>Può fare testamento? Si, ma solo<strong> in presenza di due testimoni di età non inferiore ai 16 </strong>e che l&#8217;atto sia certificato dalla presenza di una delle seguenti figure:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Un notaio;</li><li>Un sindaco;</li><li>Un giudice di pace;</li><li>Un sacerdote di qualsiasi culto.</li></ul>



<p>Come nel caso del <em>testamento pubblico</em>, chi esprime le ultime volontà le detterà a una delle persone indicate nella lista precedente, firmerà l&#8217;atto e così faranno i due testimoni e chi ha scritto il testamento sotto dettatura.</p>



<h3 class="wp-block-heading">A bordo di una nave</h3>



<p>In questo caso sarà il <strong>comandante della nave</strong> ad assumere il ruolo che normalmente spetta al notaio. <strong>Il testamento deve essere redatto in due copie ed è sempre necessaria la presenza di due testimoni</strong> e l&#8217;apposizione delle firme del testatore, del comandante e dei testimoni. </p>



<p>Il comandante della nave procederà quindi a <strong>conservare una copia del testamento tra i documenti di bordo</strong>, mentre l&#8217;originale sarà consegnato, al momento dell&#8217;approdo, alle <strong>autorità marittime locali</strong>.</p>



<h3 class="wp-block-heading">A bordo di un aereo</h3>



<p>Una forma più semplificata è quella del <strong>testamento speciale a bordo di un aereo</strong>. In questo caso può essere sufficiente un solo testimone, anche se è sempre meglio averne due. </p>



<p>Il resto segue lo stesso procedimento del <strong>testamento a bordo di una nave</strong>: all&#8217;atterraggio una copia del documento verrà consegnato alle <strong>autorità aeroportuali</strong>.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Il testamento dei militari</h3>



<p>I militari in servizio attivo possono fare testamento dinnanzi a una delle seguenti figure:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Un ufficiale;</li><li>Il cappellano militare;</li><li>Un ufficiale della Croce Rossa;</li><li>Un ufficiale del Sovrano Ordine di Malta.</li></ul>



<p>E&#8217; necessaria la presenza di due testimoni. Redatto e firmato il documento, esso dovrà essere <strong>trasmesso al quartier generale per essere inoltrato al Ministero di riferimento</strong>. Il testamento sarà quindi <strong>archviato presso l&#8217;archivio notarile di competenza territoriale</strong>, che è relativa alla residenza attuale del testatore.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Testamento pubblico e Covid-19</h2>



<p>In questo periodo storico colpito dalla più estesa pandemia causata da un virus, certe regole hanno cambiato faccia, e accade anche nel caso di chi desideri fare testamento.</p>



<p><strong>Anche durante lo stato di emergenza sanitaria e di pandemia</strong> <strong>è possibile fare testamento e anche recarsi dal notaio pur trovandosi in una zona rossa</strong>. L&#8217;importante è informarsi con lo studio notarile per apprendere le regole di sicurezza sanitaria o gli eventuali cambiamenti in merito ai giorni di apertura e chiusura dello studio.</p>



<p>In ultima analisi, durante la pandemia si può decidere, se le condizioni sono quelle spiegate in precedenza, di <strong>ricorrere al testamento speciale e decidere poi se procedere con un testamento ordinario.</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading">Chi non può fare testamento</h2>



<p>Per sapere chi può fare testamento si deve ricorrere ancora una volta al codice civile, che all&#8217;<strong><a href="https://www.ricercagiuridica.com/codici/vis.php?art=591&;codice=codice%20civile" target="_blank" rel="noreferrer noopener">art. 591</a> </strong>recita: &#8220;<em>Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge</em>&#8220;.</p>



<p>Chi sono<strong> incapacitati per legge a fare testamento</strong>?</p>



<ul class="wp-block-list"><li>I minorenni;</li><li>Le persone incapaci di intendere e di volere anche in forma temporanea, come per esempio le persone ubriache o sotto l&#8217;effetto di sostanza stupefacenti;</li><li>Chi ha ricevuto una sentenza d&#8217;interdizione a causa di grave malattia mentale.</li></ul>



<p><strong>BUONO A SAPERSI</strong> &#8211; Per quanto riguarda i <strong>testamenti redatti da persone in stato di alterazione dovuta all&#8217;abuso di alcol, all&#8217;assunzione di droghe o per uno stato di assoggettazione di tipo passionale</strong>, il documento può eventualmente essere impugnato ma è valido fino a che non sia pronunciata una <strong>sentenza di annullamento</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Eredi e legatari</h2>



<p>Esistono due diverse tipologie di soggetti a cui si possono lasciare i propri beni: essi sono <strong>gli eredi e i legatar</strong>i.</p>



<p>Nel primo caso, quello dell&#8217;erede, si indica <strong>la persona che entrerà in possesso di una parte o dell&#8217;intero patrimonio di chi fa testamento</strong>. Nel caso del legatario si indica <strong>chi acquisisce diritti patrimoniali specifici così come descritto nell&#8217;atto testamentario</strong>. </p>



<p>La differenza non è minima, in quanto è <strong>l&#8217;erede</strong> che, a tutti gli effetti, <strong>acquisisce la proprietà ma anche eventuali</strong> <strong>debiti</strong>. Il legatario acquisisce il diritto al bene, e questo nel corso del tempo ha dato adito a molte <strong>interpretazioni di tipo giuridico</strong> a fronte delle tante cause dovute all&#8217;impugnazione dei testamenti.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Chi non può ricevere il testamento</h2>



<p>Per <strong>tutelare gli eredi e il testatore</strong>, la legge stabilisce anche chi sono le<strong> figure che non possono ricevere un lascito testamentario</strong>, le cosiddette <em>persone interposte</em>, ecco chi sono:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Il notaio interpellato per la stesura del testamento pubblico</li><li>Il notaio che ha ricevuto la richiesta di conservazione del testamento segreto all&#8217;interno di un plico che non era stato preventivamente sigillato</li><li>La persona terza incaricata di redigere il testamento segreto</li><li>Il tutore o il protutore, salvo i casi in cui a queste figure corrispondano discendenti o ascendenti, come per esempio il coniuge, il fratello o la sorella</li></ul>



<p>Qualora il testatore inserisca all&#8217;interno del testamento una delle sopra elencate persone, il documento è da intendersi nullo e questo per effetto dell&#8217;<strong><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=3&;art.idGruppo=77&;art.flagTipoArticolo=2&;art.codiceRedazionale=042U0262&;art.idArticolo=599&;art.idSottoArticolo=1&;art.idSottoArticolo1=10&;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&;art.progressivo=0" target="_blank" rel="noreferrer noopener">art. 599 del Codice Civile</a></strong>. </p>



<p><strong>BUONO A SAPERSI</strong> &#8211; Nel caso di <strong>persone incapaci di intendere e di volere</strong>, la legge individua come persone interposte anche i genitori, il coniuge e i discendenti, cioè i figli.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Casi di nullità e impugnazione del testamento</h2>



<p>Esistono alcuni casi che portano alla <strong>nullità </strong>e alla possibilità per gli eredi di poterlo impugnare. Ciò che, fondamentalmente, <strong>annulla l&#8217;efficacia del contenuto del testamento</strong>, sono i difetti e i vizi di forma.</p>



<p>Le anomalie di questo genere portano alla conseguenza di rendere inefficace qualsiasi tipo di documento, anche un contratto si considera nullo se non riporta fedelmente gli elementi fondamentali.</p>



<p>L&#8217;<a href="https://www.ricercagiuridica.com/codici/vis.php?art=606&;codice=codice%20civile" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>art. 606 del codice civile</strong> </a>afferma che la nullità di un testamento può essere determinata dalle cosiddette<em> nullità formali</em>, come quelle descritte di seguito:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>manca la firma autografa del testatore</li><li>il testo non è stato scritto completamente di pugno del testatore</li></ul>



<p>I casi di <strong>nullità sostanziali</strong>, invece, sono rappresentate da elementi di gravità, come per esempio:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>se è stato scritto da una persona non in grado di intendere e di volere e questo viene accertato </li><li>se chi ha fatto testamento era sotto la minaccia di qualcuno</li></ul>



<p>Se ricorrono queste situazioni, <strong>gli eredi possono chiedere al tribunale competente di annullare l&#8217;atto e di impugnarlo</strong> per procedere con una diversa identificazione degli eredi legittimi.</p>



<p><strong>BUONO A SAPERSI</strong> &#8211; Gli eredi che ritengono nullo un testamento a causa di <strong>nullità formali o sostanziali</strong> possono <strong>procedere con una richiesta di annullamento entro 5 anni dalla data di esecuzione delle volontà</strong> o dal momento in cui si viene a conoscenza del difetto di forma, o dell&#8217;azione dolosa che ha portato il testatore a redigere il testamento perché sotto minaccia o azioni di violenza.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Rinuncia all&#8217;eredità</h2>



<p>Si può anche <strong>rinunciare a un&#8217;eredità</strong> ed è previsto dal codice civile <strong>a partire dall&#8217;<a href="https://www.ricercagiuridica.com/codici/vis.php?art=519&;codice=codice%20civile" target="_blank" rel="noreferrer noopener">articolo 519</a> e successivi</strong>.</p>



<p>Le motivazioni che possono portare a questo tipo di decisione solitamente sono legate a un <strong>carico di debiti derivante dal bene che si erediterebbe</strong>, in altri casi si tratta di cause legate alla storia familiare. La legge peraltro sostiene il<strong> diritto alla non accettazione del lascito</strong>, e con ciò si determina il diritto puro dell&#8217;erede a rinunciarvi senza alcun tipo di condizione che possa essere espressa da altri. </p>



<p>In gergo legale<em> </em>si tratta infatti di un <em>actus legitimus</em>, termine derivante dal diritto romano e che identifica uno dei negozi giuridici denominati puri, in quanto non possono essere soggetti a termini o a condizioni.</p>



<p><strong>La rinuncia si esprime attraverso una dichiarazione scritta </strong>ed esistono due diverse forme: la rinuncia gratuita e quella onerosa.</p>



<p>Scopriamo di seguito di cosa si tratta nei due casi specifici.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Rinuncia gratuita</h3>



<p><strong>La rinuncia gratuita</strong>, secondo quanto si legge agli <strong><a href="https://www.ricercagiuridica.com/codici/vis.php?art=478&;codice=codice%20civile" target="_blank" rel="noreferrer noopener">articoli 478</a> e 519 del codice civile</strong>, può essere in favore di tutti gli altri eredi o di parte di essi. </p>



<p>Dal momento in cui si decide di procedere con una rinuncia gratuita nei confronti di tutti gli altri eredi, è necessario sapere che in questo caso entrerà in gioco un un<strong> atto di donazione indiretta. </strong></p>



<p>Diverso è il discorso nel caso in cui si rinunci nei confronti di una parte degli eredi, e in questo caso si tratterà di un vero e proprio atto di donazione.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Rinuncia onerosa</h3>



<p>In questo caso l&#8217;erede rinuncia all&#8217;accoglimento dell&#8217;eredità in cambio di un corrispettivo. L&#8217;articolo che regola questo tipo di decisione è sempre il <strong>478 del codice civile</strong>.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Chi può rinunciare all&#8217;eredità</h3>



<p>Il soggetto che può rinunciare al <strong>lascito testamentario</strong> è il <em>chiamato all&#8217;eredità</em>, che tradotto dalla terminologia giuridica è la persona indicata come erede.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Soggetti che non possono rinunciare all&#8217;eredità</h3>



<p>Esistono casi in cui non è possibile rinunciare all&#8217;eredità, per esempio quando:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>l&#8217;erede è già in possesso dei beni ma non ha proceduto all&#8217;inventario entro tre mesi dal giorno dell&#8217;apertura del testamento &#8211; L&#8217;articolo di riferimento del codice civile è il <strong><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=3&;art.idGruppo=63&;art.flagTipoArticolo=2&;art.codiceRedazionale=042U0262&;art.idArticolo=485&;art.idSottoArticolo=1&;art.idSottoArticolo1=10&;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&;art.progressivo=0" target="_blank" rel="noreferrer noopener">485 secondo comma</a></strong></li><li>se il chiamato all&#8217;eredità non esprime la volontà di rinunciare entro 40 giorni dall&#8217;inventario dei beni &#8211; questo caso è regolato dal <strong><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=3&;art.idGruppo=63&;art.flagTipoArticolo=2&;art.codiceRedazionale=042U0262&;art.idArticolo=485&;art.idSottoArticolo=1&;art.idSottoArticolo1=10&;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&;art.progressivo=0" target="_blank" rel="noreferrer noopener">terzo comma dell&#8217;articolo 485 del codice civile</a></strong></li><li>se il chiamato all&#8217;eredità ha occultato o sottratto beni che fanno parte dell&#8217;eredità &#8211; in questo caso si fa riferimento all&#8217;<strong><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&;art.idGruppo=65&;art.flagTipoArticolo=2&;art.codiceRedazionale=042U0262&;art.idArticolo=527&;art.idSottoArticolo=1&;art.idSottoArticolo1=10&;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&;art.progressivo=0#:~:text=527)-,Art.,semplici%2C%20nonostante%20la%20loro%20rinunzia" target="_blank" rel="noreferrer noopener">articolo 527 del codice civile</a></strong></li></ul>



<h2 class="wp-block-heading">Le quote di legittima</h2>



<p>E&#8217; bene rammentare anche cosa siano le<em> quote di legittima</em> di cui si sente spesso parlare quando si affronta il tema del testamento. La legge italiana, attraverso l&#8217;<strong><a href="https://www.ricercagiuridica.com/codici/vis.php?art=536&;codice=codice%20civile" target="_blank" rel="noreferrer noopener">articolo 536 del codice civile</a>, individua i legittimari, che sono:</strong></p>



<ul class="wp-block-list"><li>Il coniuge</li><li>I figli </li><li>Gli ascendenti, cioè i genitori, ma solo nel caso in cui non vi siano figli</li></ul>



<p>Secondo la legge in vigore la ripartizione dell&#8217;eredità spettante è la seguente:</p>



<h4 class="wp-block-heading">Legittima a favore del coniuge</h4>



<ul class="wp-block-list"><li>Se non ci sono figli: metà del patrimonio ereditario</li><li>Con un solo figlio: 1/3 del patrimonio ma al figlio andrà un altro terzo oltre la quota spettante</li><li>Con due o più figli: 1/4 del patrimonio e ai figli andrà 1/2 del patrimonio ereditario che deve essere equamente ripartito </li></ul>



<h4 class="wp-block-heading">Legittima a favore dei figli</h4>



<ul class="wp-block-list"><li>Un solo figlio: 1/2 del patrimonio ereditario nel caso in cui manchi il coniuge</li><li>Due o più figli: 2/3 del patrimonio ereditario che deve essere diviso in parti uguali in mancanza di coniuge</li></ul>



<h4 class="wp-block-heading">Legittima a favore dei genitori</h4>



<ul class="wp-block-list"><li>Se il defunto non aveva coniuge in vita: 1/3 del patrimonio ereditario</li><li>Se il defunto aveva coniuge in vita: 1/4 del patrimonio</li></ul>



<h2 class="wp-block-heading">Conclusioni</h2>



<p>Anche il testamento è uno di quei temi importanti per la vita dei cittadini, e per comprendere meglio quali siano <strong>i diritti ereditari, </strong>l&#8217;informazione approfonfita è l&#8217;unica strada per non cadere in errore o basarsi su opinioni personali che non corrispondono alle normative in vigore. </p>



<p>Hai voglia di raccontarci una tua<strong> esperienza legata al un lascito testamentario</strong> e vuoi farla conoscere ai nostri lettori? Scrivici compilando il modulo &#8220;<strong><a href="https://consumatori.blog/storie-di-consumatori/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Raccontaci la tua storia</a></strong>&#8220;.</p>



<p>La pubblicheremo per dare agli altri lettori una serie di nuovi elementi su cui riflettere e per aprire un dibattito sul tema.</p>

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Un utilissimo e dettagliato articolo, da conservare preziosamente. Un dubbio permane al lettore: i testimoni testamentari possono essere parenti del testatore?
Buonasera, ottima domanda.
In realtà i testimoni devono avere determinati requisiti, tra cui:
- maggiore età
- non aver ottenuto una sentenza di interdizione
- persone che non conoscono la lingua italiana
- gli analfabeti
Anche le persone sorde, cieche o mute NON possono essere testimoni.
Per ciò che riguarda la domanda specifica: i testimoni non devono aver alcun tipo di interesse nel lascito testamentario, per tale ragione non possono:
- i parenti del testatore fino al terzo grado
- avere parentela di nessun grado col notaio
Le domande dei lettori, come sempre, arricchiscono molto il contenuto di queste guide di approfondimento e il sito su cui sono pubblicate.
Un ringraziamento per l'apprezzamento e un caro saluto.