<p>Dopo l’approvazione, e il varo, del reddito di cittadinanza, alcune cose sono state modificate anche per ciò che riguarda lo stato di disoccupazione. </p>



<p>Attraverso il <strong>decreto legge n. 4/2019 convertito in legge n. 26/2019</strong>, che contiene le normative sul reddito e sulla <strong>pensione di cittadinanza</strong>, sono stati modificati alcuni regole sulla <strong>disoccupazione</strong>, fondamentalmente sui requisiti necessari per poter presentare la domanda di accesso a questo importante <strong>sostegno economico</strong>.</p>



<p>Vediamo insieme di quali modifiche si tratta, l’argomento è di grande interesse e le <strong>richieste di informazioni </strong>che arrivano da parte dei lettori sono sempre molte.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Nuove regole sullo stato di disoccupazione</h2>



<p>L’ANPAL – <strong>Agenzia Nazionale per le Politiche Attive sul Lavoro</strong> – lo scorso 30 Marzo 2019 ha diramato una circolare – la N° 1 2019 – per chiarire le<strong> nuove regole sullo stato di disoccupazione</strong>.</p>



<p>Iniziamo col chiarire che lo stato di disoccupazione si certifica rilasciando la cosiddetta DID – <strong>Dichiarazione di Immediata Disponibilità</strong> – e, in alternativa, le persone che:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Non svolgono attività lavorativa autonoma o
subordinata</li><li>Lavoratori con reddito da lavoro autonomo o
dipendente, a cui corrisponda un’imposta lorda che sia pari o inferiore alle
detrazioni d’imposta e quindi siano esenti da imposizione fiscale.</li></ul>



<p>Nei casi sopra citati, non solo si può <strong>certificare lo stato di disoccupazione</strong>, ma anche mantenerlo tale fino a eventuale modifica della condizione.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Lavoro dipendente e mantenimento dello stato di disoccupazione</h3>



<p>Tra le novità recentemente introdotte su questo tema, uno dei più interessanti per i cittadini italiani è certamente quella che rende possibile il <strong>mantenimento dello stato di disoccupazione pur conservando un lavoro dipendente</strong>.</p>



<p>Come spiegato nel paragrafo precedente, se i redditi generati dal lavoro dipendente non superano certi livelli, ecco che il lavoratore può continuare a <strong>percepire la disoccupazione</strong>.</p>



<p>I redditi annui sono fissati in <strong>8.145 euro</strong> <strong>lordi</strong>, e questo indipendentemente dalla durata del rapporto lavorativo. Superando questa soglia, si perde il diritto a percepire la disoccupazione.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Lavoro autonomo e stato di disoccupazione</h3>



<p>Anche i <strong>lavoratori autonomi</strong> possono contemporaneamente percepire la disoccupazione, a patto di rientrare anch’essi entro un determinato <strong>limite reddituale annuo</strong>.</p>



<p>In questo caso, i redditi da lavoro non dovranno superare il tetto annuo di <strong>4.800 euro lordi</strong>. Da questa cifra, devono essere anche detratti gli eventuali contributi versati obbligatoriamente agli enti previdenziali.</p>



<p><strong>ATTENZIONE:</strong> da
questo caso restano esclusi:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>I compensi percepiti dai <strong>soci lavoratori di cooperative</strong> di servizi, cooperative agricole e di prima trasformazione di prodotti agricoli, delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative della piccola pesca – solo nel caso in cui il reddito da tale attività sia compreso entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%</li><li>I redditi percepiti per <strong>lavoro come revisore o sindaco di società</strong>, ufficio di amministratore, associazioni e altri enti, <strong>collaborazione con giornali</strong>, i compensi prodotti da altri rapporti di collaborazione che hanno per oggetto la prestazione di attività svolte in assenza di vincolo di subordinazione, all’interno di un rapporto continuativo e unitario e senza l’impiego di mezzi organizzati. In tal caso la retribuzione deve essere periodica prestabilita.</li></ul>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter"><img src="https://consumatori.blog/wp-content/uploads/2019/09/stato-di-disoccupazione-1024x418.jpg" class="wp-image-4111"/></figure></div>



<h2 class="wp-block-heading">Come si presenta la domanda</h2>



<p>La domanda si effettua online, accedendo alla <strong><a href="https://www.anpal.gov.it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">piattaforma online di ANPAL</a></strong>. Per presentare la domanda
è necessario procedere alla <strong><a href="https://servizi.anpal.gov.it/Pagine/Registrazione.aspx" target="_blank" rel="noreferrer noopener">registrazione
attraverso la compilazione del modulo online</a></strong>.</p>



<p>Dopo aver effettuato la registrazione, si dovrà accedere –
coi propri dati di login – alla sezione apposita per <strong><a href="https://www.anpal.gov.it/cittadini/servizi/dichiarazione-di-disponibilita-al-lavoro" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dichiarare la disponibilità al lavoro</a></strong>.</p>



<p>Questa dichiarazione è ; importante, perché attraverso essa il cittadino comunica la propria disponibilità a <strong>essere collocato al lavoro</strong>, e quindi ad accedere ai <strong>servizi erogati dai Centri per l’Impiego</strong>.</p>

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