Tasse e Fisco

Cartelle esattoriali: come si presenta un ricorso

&NewLine;<p><strong>Opporsi contro una o più cartelle esattoriali<&sol;strong> ingiustamente ricevute&colon; per molti <strong>contribuenti<&sol;strong> è pura fantascienza&period; <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Eppure&comma; anche grazie alle nuove normative sulla semplificazione&comma; non solo è una soluzione abbastanza semplice da attuare ma spesso rende giustizia a chi riceve<strong> richieste di pagamento non dovute<&sol;strong>&comma; oppure in presenza di errori e omissioni&comma; resi possibili da <strong>falle nel sistema informatico <&sol;strong>o da certe inefficienze che si verificano nel <strong>settore della Pubblica Amministrazione deputato ai controlli fiscali<&sol;strong>&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>E’ però bene rammentare sempre una cosa&colon; così come il cittadino è chiamato a rispondere dei propri errori&comma; anche gli apparati statali devono esser messi di fronte ai loro&period; In caso contrario&comma; non si fa altro che consolidare un sistema che ritiene di potersi permettere <strong>omissioni ed errori contro i contribuenti<&sol;strong>&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Purtroppo il <strong>sistema fiscale nazionale di recupero dei crediti<&sol;strong> nel corso degli anni ha palesato più volte di essere persino contro i diritti dei cittadini&period; <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Tante sono le storie finite male&comma; come i casi in cui <strong>onesti italiani hanno subito persino l’esproprio dei beni pur avendo già pagato o addirittura non avendo debiti con gli enti pubblici<&sol;strong>&period; <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Le cosiddette &OpenCurlyDoubleQuote;cartelle pazze” hanno fatto impazzire molte persone nel <em>belpaese<&sol;em>&comma; e sono state oggetto di molti articoli di cronaca da parte di noi giornalisti&period; <strong>Equitalia<&sol;strong> <strong>S&period;p&period;A&period;<&sol;strong> è un triste ricordo&comma; per molti da cancellare&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Nel corso degli ultimi anni&comma; però&comma; il <strong>sistema di recupero dei crediti <&sol;strong>si è ammorbidito&comma; consentendo ai contribuenti di poter avere la possibilità di non sentirsi oppressi e sempre e comunque dalla parte del torto&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>In quest’articolo&comma; dunque&comma; approfondiamo un tema molto importante per tutti i contribuenti&colon; <strong>come si presenta un ricorso avverso alle cartelle esattoriali <&sol;strong>quando si ritiene che esse siano state ingiustamente create&comma; oppure se si verifica un vizio di forma o sono inseriti interessi e agi illeciti&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading">Cos&&num;8217&semi;è una cartella esattoriale<&sol;h2>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Iniziamo con una spiegazione sulla <strong>cartella esattoriale o cartella di pagamento<&sol;strong>&colon; di cosa si tratta&quest;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Secondo il nostro <strong>ordinamento tributario<&sol;strong>&comma; con il termine <em>cartella esattoriale<&sol;em> si indica lo strumento di<strong> titolo esecutivo che la Pubblica Amministrazione utilizza nei confronti dei contribuenti insolventi<&sol;strong>&period; <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>In massima sintesi&comma; la cartella contiene <strong>una o più somme che il contribuente non ha versato al sistema erariale <&sol;strong>entro i termini di tempo stabiliti dalle normative in vigore&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Queste somme possono essere rappresentate da&colon;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<ul class&equals;"wp-block-list"><li><strong>Imposte e tasse<&sol;strong><&sol;li><li><strong>Multe automobilistiche<&sol;strong><&sol;li><li><strong>Versamenti contributivi<&sol;strong><&sol;li><li>Altri tipi di somme che vanno obbligatoriamente versate agli <strong>enti pubblici<&sol;strong><&sol;li><&sol;ul>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Ogni <strong>ente creditore<&sol;strong>&comma; quindi&comma; fa verifiche costanti sui <strong>crediti da recuperare<&sol;strong>&comma; e invia al sistema fiscale nazionale l’elenco aggiornato di ciò che ritiene essere un <strong>credito esigibile<&sol;strong>&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>L’<strong>Agenzia delle Entrate<&sol;strong> elabora quindi l’emissione delle cartelle esattoriali che distribuisce ai singoli contribuenti per attivare le azioni di recupero attraverso la notifica delle <strong>cartelle di pagamento<&sol;strong>&comma; che solitamente giungono da <strong>Agenzia delle Entrate-Riscossione<&sol;strong>&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading">Quali verifiche fare quando si riceve una cartella esattoriale<&sol;h2>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Quando si riceve la <strong>notifica di una cartella esattoriale<&sol;strong>&comma; è buona norma verificare alcuni dati in essa contenuti per appurare che sia stata emessa onorando tutte le regole previste per legge&period; <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Controllare se gli <strong>importi iscritti a ruolo<&sol;strong> sono leciti&comma; è un diritto ma anche un dovere di ogni singolo contribuente&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Ecco quali sono le verifiche da effettuare&colon;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<ul class&equals;"wp-block-list"><li>Corretta <strong>notifica della cartella<&sol;strong><&sol;li><li>Verifica degli <strong>elementi formali<&sol;strong><&sol;li><li><strong>Controllo degli importi <&sol;strong>richiesti<&sol;li><&sol;ul>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h3 class&equals;"wp-block-heading">Corretta notifica della cartella&colon; la normativa in vigore<&sol;h3>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Le <strong>norme che regolano la corretta notifica delle cartelle esattoriali <&sol;strong>sono contenute in due diversi DPR&colon; il <strong>600&sol;73<&sol;strong> e il<strong> 602&sol;73<&sol;strong> mentre le disposizioni per eseguire la procedura sono inserite all’interno del CPC –<em> Codice di Procedura Civile <&sol;em>– dall’articolo 137 a quelli successivi&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h3 class&equals;"wp-block-heading">Verifica degli elementi formali<&sol;h3>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>La notifica è necessaria perché mette a conoscenza il contribuente del fatto che è stato emesso un atto a suo nome&comma; in questo caso di recupero di uno o più crediti&period; <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>È molto importante che la notifica sia eseguita rispettando tutte le norme vigenti&comma; in quanto anche solo <strong>un difetto di forma può tradursi nell’annullamento della cartella esattoriale<&sol;strong>&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Ecco cosa prevede la corretta notifica&colon;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<ul class&equals;"wp-block-list"><li>Presenza dei <strong>dati anagrafici corretti del contribuente <&sol;strong>a cui è destinata<&sol;li><li>Inserimento del suo <strong>codice fiscale<&sol;strong><&sol;li><li>Indicazione chiara del tipo di <strong>ente che chiede il recupero delle somme<&sol;strong> contenute nella cartella di pagamento<&sol;li><li><strong>Indirizzo di residenza o sede legale <&sol;strong>del destinatario della notifica<&sol;li><li>Numero della cartella esattoriale<&sol;li><li><strong>Modalità di calcolo degli interessi<&sol;strong><&sol;li><li>Metodi disponibili per <strong>pagare la cartella esattoriale<&sol;strong><&sol;li><&sol;ul>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>In assenza di uno o più degli elementi sopra elencati&comma; si può chiedere o lo <strong>sgravio parziale <&sol;strong>oppure <strong>l’annullamento della cartella di pagamento<&sol;strong>&comma; e questo secondo la gravità delle omissioni o difetti di forma in essa contenuti&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h3 class&equals;"wp-block-heading">Controllo degli importi richiesti<&sol;h3>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Per fare questo tipo di importante verifica è assolutamente necessario entrare in possesso dell’estratto conto che può essere generato esclusivamente dall’<strong>Agente della Riscossione<&sol;strong>&comma; e quindi da <strong><a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;agenziaentrateriscossione&period;gov&period;it&sol;it&sol;" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener">Agenzia delle Entrate-Riscossione<&sol;a><&sol;strong>&period; <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Questo documento ha un nome ben preciso&comma; si chiama <strong>estratto di ruolo<&sol;strong> e al suo interno sono riportate tutte le somme che&comma; nel corso del tempo&comma; i vari creditori hanno notificato al debitore&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Per <strong>ottenere l’estratto di ruolo<&sol;strong> si può scegliere tra tre diverse soluzioni&colon;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<ul class&equals;"wp-block-list"><li>Accedere al <strong>sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione<&sol;strong> utilizzando il proprio SPID e inviando una richiesta formale attraverso il sistema di comunicazione interno<&sol;li><li>Recarsi presso la <strong>sede territoriale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione<&sol;strong><&sol;li><li>Rivolgersi a un <strong>consulente fiscale<&sol;strong><&sol;li><&sol;ul>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading">La notifica a mezzo PEC è obbligatoria per alcune categorie di contribuenti<&sol;h2>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Dal 2015 in Italia è stata introdotta la<strong> notifica a mezzo PEC<&sol;strong> per alcune categorie di contribuenti che sono obbligate a essere titolari di questo tipo di casella di <strong>Posta Elettronica Certificata<&sol;strong>&period; Essi sono tutti i <strong>professionisti iscritti agli albi professionali<&sol;strong>&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Di recente <strong>è stato introdotto l’obbligo di essere titolari di PEC anche per gli automobilisti<&sol;strong>&comma; e questo per semplificare le notifiche in caso di elevazione di multe stradali&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Gli enti creditori sono obbligati a verificare la presenza delle PEC attraverso appositi <strong>elenchi pubblici<&sol;strong>&comma; anche perché da diverso tempo è questo l’unico metodo attraverso il quale le cartelle vengono notificate&period; In mancanza di tale notifica l’atto può essere impugnato&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading">A chi rivolgersi per richiedere informazioni sui pagamenti da effettuare<&sol;h2>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Come già accennato nel capitolo precedente&comma; se si preferisce farsi aiutare nella comprensione della <strong>lettura delle cartelle esattoriali<&sol;strong>&comma; è possibile affidarsi a un bravo commercialista&comma; oppure recarsi presso la sede territoriale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione che dispone di un settore a disposizione dei contribuenti proprio per chiarire la situazione personale&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading">Cosa succede se non si paga<&sol;h2>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>A partire dal 1999&comma; dopo l’approvazione del<strong><a href&equals;"http&colon;&sol;&sol;www&period;parlamento&period;it&sol;parlam&sol;leggi&sol;deleghe&sol;99046dl&period;htm" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener"> Dlgs 46&sol;99<&sol;a><&sol;strong> la cartella esattoriale è stata trasformata <strong>da avviso di mora a titolo esecutivo<&sol;strong>&period; Ciò significa che la sua ricezione è&comma; a tutti gli effetti&comma; <strong>esecutiva del recupero del credito<&sol;strong> in essa contenuto&period; <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Il contribuente ha 60 giorni di tempo&comma; dopo l’avvenuta ricezione della cartella&comma; per <strong>presentare ricorso<&sol;strong>&period; <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Trascorso questo lasso di tempo&comma; qualora non si dovesse procedere al ricorso&comma; <strong>il titolo diventa esecutivo a tutti gli effetti<&sol;strong>&comma; dando luogo alle azioni previste dalla legge in vigore&comma; che sono&colon;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<ul class&equals;"wp-block-list"><li>Il <strong>sequestro <&sol;strong>di uno o più beni<&sol;li><li>Il <strong>pignoramento<&sol;strong> di uno o più beni<&sol;li><li>Il<strong> fermo amministrativo<&sol;strong> di un veicolo<&sol;li><&sol;ul>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>È bene non andare mai oltre i termini previsti per legge &lpar;60 giorni dalla data della notifica&rpar; se si sceglie di <strong>presentare un ricorso in presenza di omissioni sui dati o di errori sugli importi<&sol;strong>&comma; o peggio ancora&comma; <strong>se si riceve una cartella prescritt<&sol;strong>a&comma; in quanto il ritardo potrebbe causare altri problemi al contribuente&comma; come l’aumento degli interessi e altri costi aggiuntivi&comma; oltre al fatto di allungare i tempi per la risoluzione della situazione&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading">Differenza tra ricorso&comma; sospensione o annullamento<&sol;h2>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Esistono differenze sostanziali tra <strong>il ricorso&comma; la richiesta di annullamento e la richiesta di sospensione della cartella esattoriale<&sol;strong>&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>È bene&comma; quindi&comma; sapere come cautelarsi e <strong>come opporsi alle cartelle di pagamento<&sol;strong>&comma; ovviamente quando esistono i termini per poterlo fare&period; Nei prossimi paragrafi scoprirai la spiegazione della terminologia e dei vari casi&comma; e il metodo per presentare il ricorso&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading">Motivi di ricorso per vizio di merito o di forma<&sol;h2>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Due casi specifici sono quelli più importanti da rammentare&colon; <strong>il ricorso può essere presentato in caso di vizi di merito o di forma<&sol;strong>&period; <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Con il termine <em>&OpenCurlyDoubleQuote;vizio di merito”<&sol;em> s’intende una <strong>richiesta di pagamento non dovuta<&sol;strong>&comma; oppure non della cifra pretesa&period; Per ciò che concerne il <em>&OpenCurlyDoubleQuote;vizio di forma”<&sol;em>&comma; si tratta in questo caso di <strong>errori di compilazione<&sol;strong>&comma; <strong>irregolarità nella trasmissione del documento<&sol;strong> o&comma; più in generale&comma; quando non sono state rispettate le norme di legge e le procedure per la riscossione&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Tra quelli maggiormente contestati c’è quello relativo ai cosiddetti <strong>difetti di notifica dell’atto<&sol;strong>&period; <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Per portare un esempio tra i più diffusi&comma; <strong>non deve mai mancare la relata di notifica sull’atto<&sol;strong>&comma; che corrisponde alla scrittura&comma; da parte di chi lo consegna&comma; dei dati della persona che ha ritirato il documento cartaceo&period; <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Tra l’altro&comma; la relata di notifica deve essere sempre apposta in calce alla cartella e nello spazio prestampato&comma; <strong>mai sul frontespizio<&sol;strong>&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Se invece si ricevono gli <strong>atti via PEC<&sol;strong> – <em>Posta Elettronica Certificata<&sol;em> – come nel caso dei professionisti iscritti ai relativi ordini professionali&comma; le notifiche arriveranno esclusivamente in formato digitale&period; Per tale ragione è consigliabile dare un’occhiata almeno una volta a settimana&comma; per scongiurare il pericolo di non aver appreso di essere destinatari di un grattacapo col Fisco&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading">Richiesta di annullamento&colon; in quali casi è possibile<&sol;h2>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Non è tutto&comma; perché è bene verificare altri elementi&comma; come per esempio&colon;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<ul class&equals;"wp-block-list"><li>L’avvenuta <strong>prescrizione della cartella<&sol;strong><&sol;li><li>La <strong>mancata notifica della cartella di pagamento<&sol;strong><&sol;li><&sol;ul>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Nei casi suddetti&comma; in special modo per ciò che riguarda <strong>l’avvenuta prescrizione del debito<&sol;strong>&comma; secondo i periodo di scadenza di ogni singolo tipo di gabella&comma; si può procedere con la <strong>richiesta si annullamento del pagamento<&sol;strong>&period; <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Se si tratta invece di mancata notifica dell’atto&comma; si può avviare un ricorso&comma; verificando bene se effettivamente lo stesso non sia stato mai notificato secondo la procedura a norma di legge&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading">Ricorso tramite Processo Telematico Tributario<&sol;h2>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Grazie alle <strong>procedure semplificate attraverso la digitalizzazione<&sol;strong>&comma; oggi è possibile presentare un ricorso per via telematica&period; Si tratta del PTT&comma; ossia il<strong><a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;giustiziatributaria&period;gov&period;it&sol;gt&sol;processo-tributario-telematico-ptt-sigit" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener"> Processo Telematico Tributario<&sol;a><&sol;strong>&comma; divenuto <strong>obbligatorio per tutte le controversie tributarie al di sopra dei 3&period;000 euro<&sol;strong>&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>L’obbligatorietà è stata approvata attraverso<strong><a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;gazzettaufficiale&period;it&sol;eli&sol;id&sol;2018&sol;10&sol;23&sol;18G00151&sol;sg" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener"> l’articolo 16 del D&period;L&period; 23 ottobre 2018&comma; n&period; 119 <&sol;a><&sol;strong>che è stato convertito nella <strong><a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;gazzettaufficiale&period;it&sol;eli&sol;id&sol;2018&sol;12&sol;18&sol;18G00162&sol;sg" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener">legge 17 dicembre 2018&comma; n&period; 136<&sol;a><&sol;strong>&comma; e che ha di fatto modificato <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;def&period;finanze&period;it&sol;DocTribFrontend&sol;getAttoNormativoDetail&period;do&quest;ACTION&equals;getArticolo&amp&semi;id&equals;&percnt;7BECD81E71-D37B-4722-AA36-116B5BCB2232&percnt;7D&amp&semi;codiceOrdinamento&equals;200001200000000" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener"><strong>l’articolo 16 bis del D&period;Lgs&period; 31 dicembre 1992&comma; n&period; 546<&sol;strong><&sol;a>&period; &lpar;Cliccare sui link per accedere ai documenti ufficiali&rpar;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Per <strong>accedere al Processo Telematico Tributario<&sol;strong> è necessario però essere in possesso di&colon;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<ul class&equals;"wp-block-list"><li>Connessione al web<&sol;li><li><strong>Firma digitale<&sol;strong><&sol;li><li>PEC – <strong>Posta Elettronica Certificata<&sol;strong><&sol;li><&sol;ul>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>In mancanza dei sopra descritti elementi non è possibile presentare un ricorso telematico per cartelle esattoriali di importo superiore ai 3&period;000 euro&period; Più avanti vedremo anche come si presenta un ricorso per cartelle esattoriali di importo entro questa somma&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading">Registrazione al PTT<&sol;h2>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Nel caso in cui si desideri procedere&comma; è necessario come prima cosa <strong>registrarsi sulla piattaforma web del PPT<&sol;strong>&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Per registrarsi si possono scegliere due opzioni&colon;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<ul class&equals;"wp-block-list"><li>Attraverso il <strong><a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;spid&period;sogei&period;it&sol;SPIDManagerWeb&sol;loginSigit&period;html" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener">riconoscimento tramite Spid<&sol;a><&sol;strong><&sol;li><li>Inserendo i dati richiesti nel <strong><a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;sigit&period;finanze&period;it&sol;GestioneUtentiDF&sol;registrazioneUtenti&period;do" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener">modulo di registrazione online<&sol;a><&sol;strong><&sol;li><&sol;ul>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Dopo aver effettuato la registrazione&comma; si possono <strong>inserire i documenti necessari a dichiarare la non conformità della richiesta di pagamento<&sol;strong>&comma; descrivendo anche – in un documento a parte &&num;8211&semi; &nbsp&semi;le motivazioni in maniera il più possibile particolareggiata&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>ATTENZIONE<&sol;strong>&colon; è possibile inviare <strong>documenti con un peso massimo di ognuno pari a 10MB<&sol;strong>&period; Ogni invio consente l’inserimento di un massimo di 50 file ma con una dimensione massima complessiva fino a 50MB&period; Se i documenti da inviare dovessero superare questi limiti è comunque possibile procedere con un invio successivo&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading">Documenti&colon; solo in formato &period;pdf<&sol;h2>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>L’inoltro dei documenti è consentito solo in formato &period;pdf<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Le <strong>cartelle esattoriali <&sol;strong>possono essere scansionate per poi essere convertite dal formato immagine al &period;pdf&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Stessa cosa quando si deve scrivere il motivo del ricorso&colon; in tal caso la cosa più semplice da fare è <strong>scriverlo su un documento per esempio in formato word e poi convertirlo in &period;pdf<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>ATTENZIONE<&sol;strong>&colon; quando si converte un file in formato &period;pdf affinché sia valido per la trasmissione sulla piattaforma del Processo Tributario Telematico&comma; è necessario spuntare la casella su cui appare la scritta&colon; <strong>conforme a PDF&sol;A<&sol;strong>&period; E’ il formato accettato dal sistema telematico&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading">Come compilare la PEC e a chi inoltrarla<&sol;h2>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Dopo aver effettuato la <strong>registrazione al PTT<&sol;strong>&comma; il ricorso va comunque inoltrato tramite PEC&period; La domanda da porsi è&colon; <strong><em>dalla mia Casella di Posta Elettronica Certificata&comma; a quale PEC devo inoltrare il ricorso&quest;<&sol;em><&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Per facilitare questa ricerca&comma; dal seguente link si accede a tutte le informazioni utili per trovare la casella di Posta Elettronica Certificata di competenza territoriale&colon; <strong><a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;indicepa&period;gov&period;it&sol;documentale&sol;index&period;php" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noreferrer noopener">comunicare con la PA<&sol;a><&sol;strong>&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading">Inserimento della firma digitale<&sol;h2>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Altro punto fondamentale è quello relativo all’inserimento della firma digitale&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>La firma in formato digitale va apposta sul documento del ricorso e su tutti quelli che saranno allegati<&sol;strong>&comma; dal legale rappresentante del contribuente oppure dal contribuente stesso nel caso in cui non dovesse avvalersi di tale supporto&period; <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Per semplificare la procedura di firma digitale&comma; si può utilizzare la funzione di <strong>firma massiva<&sol;strong>&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>I formati ammessi sono di due tipologie&colon;<strong> CADES e PADES<&sol;strong>&period; In un primo momento era ammesso solo il formato CADES ma dopo una sentenza di Cassazione entrambi sono entrati in vigore&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Nel caso in cui il ricorrente&comma; cioè il <strong>contribuente che presenta il ricorso<&sol;strong>&comma; non sia in possesso di firma digitale ma si avvale della consulenza di un avvocato&comma; i documenti e il ricorso potranno essere legittimamente autenticati da quest’ultimo&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p><strong>ATTENZION<&sol;strong>E&colon; se si sceglie la <strong>firma digitale in formato CADES <&sol;strong>il documento cambierà nome <strong>da formato &period;pdf a formato &period;P7m <&sol;strong>Il formato PADES invece non modifica il nome del file&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading">Ricorsi per importi entro i 3&period;000 euro<&sol;h2>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Per i <strong>privati con controversie che non superano i 3&period;000 euro<&sol;strong>&comma; è possibile procedere in modalità cartacea&comma; depositando il ricorso a mano presso l’Ufficio competente a riceverlo&period; In tal caso verrà rilasciata una <strong>ricevuta di presa in carico con su scritto il numero di protocollo<&sol;strong>&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>In alternativa si può<strong> inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno<&sol;strong>&comma; e in questo caso la ricevuta sarà rappresentata dalla ricevuta di ritorno che arriverà presso il proprio domicilio&comma; per posta&comma; dopo qualche tempo&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading">Il reclamo-mediazione&colon; un tentativo di accordo per evitare il ricorso<&sol;h2>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>La <strong>procedura di reclamo-mediazione <&sol;strong>è diventata obbligatoria per tutte le controversie tributarie con importi fino a 50mila euro di valore&period; <&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Si chiama reclamo-mediazione in quanto assume gli <strong>effetti di un reclamo contro le anomalie che si sono verificate in corso di richiesta di pagamento<&sol;strong> da parte di uno o più enti pubblici&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Attraverso la <strong>richiesta di mediazione <&sol;strong>si chiede all’ufficio competente di rivedere la somma degli importi richiesti attraverso la cartella di pagamento&comma; portando elementi validi a riprova del fatto di non doverli pagare&comma; in toto o parzialmente&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>L’iter di mediazione deve essere concluso in tempi stabiliti per legge&colon; <strong>90 giorni dalla notifica del ricorso<&sol;strong>&period; Se esso viene accolto&comma; si procede con un accordo che&comma; di fatto&comma; sospende il ricorso&period; Se invece non dovesse trovare accoglimento&comma; si possono configurare due ipotesi&colon; non si riceve risposta entro i 90 giorni&comma; oppure si <strong>riceve parere sfavorevole<&sol;strong>&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>In ambo i casi il contribuente potrà <strong>costituirsi in giudizio<&sol;strong>&comma; che significa l’inizio di una controversia legale che si terrà nelle aule dei tribunali&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<h2 class&equals;"wp-block-heading">Riferimenti<&sol;h2>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Scarica sul tuo PC la <strong>guida al Processo Telematico Tributario<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<div class&equals;"wp-block-file"><a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;consumatori&period;blog&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2021&sol;01&sol;Il-Processo-Tributario-Telematico&period;pdf">Il-Processo-Tributario-Telematico<&sol;a><a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;consumatori&period;blog&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2021&sol;01&sol;Il-Processo-Tributario-Telematico&period;pdf" class&equals;"wp-block-file&lowbar;&lowbar;button" download>Download<&sol;a><&sol;div>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<div class&equals;"wp-block-file"><a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;consumatori&period;blog&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2021&sol;01&sol;fac-simile-ricorso&period;pdf">fac-simile-ricorso<&sol;a><a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;consumatori&period;blog&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2021&sol;01&sol;fac-simile-ricorso&period;pdf" class&equals;"wp-block-file&lowbar;&lowbar;button" download>Download<&sol;a><&sol;div>&NewLine;

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Emilia Urso Anfuso

Giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica. Collabora con Novella2000, il settimanale Visto (interviste a personaggi della politica, della cultura e dello spettacolo) e per altre testate giornalistiche, tra cui il quotidiano Libero per i settori politica, economia e attualità Scrive da diversi anni per i siti di informazione online del Gruppo Puntoblog Media: consumatori.blog, assistenza-clienti.it e lavoratori.blog. Fondatrice e direttore responsabile, dal 2006, della testata giornalistica di informazione online: www.gliscomunicati.it Sociologa Esperta di comunicazione Ideatrice e conduttrice della trasmissione video MediaticaMente e del ciclo di trasmissioni "Racconti investigativi" insieme al Luogotenente dei crimini violenti del ROS dei Carabinieri Rino Sciuto I suoi libri sono in vendita su Amazon

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