<p>Da circa 20 anni anche in Italia si è diffusa una forma di <strong>copertura previdenziale</strong> che si attiva attraverso un particolare tipo di assicurazione: la <strong>polizza previdenza</strong>. </p>



<p>È una soluzione ottimale per tutti, lavoratori e ; non lavoratori, che permette – alla scadenza del periodo di pagamento dei premi – di ottenere ; una rendita rivalutata al momento storico in cui viene erogata.</p>



<p>In un periodo storico come quello che stiamo attraversando, con il <strong>sistema pensionistico </strong>che non garantisce, come una volta, che alla fine del lungo percorso lavorativo si ottenga quanto versato sotto forma di <strong>contributi</strong>, è un’idea da prendere seriamente in considerazione, al fine di poter dormire sonni più tranquilli per se stessi e i propri cari.</p>



<p>Attenzione però a non far confusione con le <strong>polizze vita</strong>. In quest’articolo affrontiamo il tema della previdenza e della previdenza complementare, con la spiegazione delle differenze tra i due tipi di copertura assicurativa.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Previdenza nazionale: tra Stato e previdenza complementare</h2>



<p>Qualche tempo fa il <strong>presidente dell’Inps Pasquale Tridico </strong>ha lanciato un’idea che ha provocato uno scossone tra i sindacati, il mondo politico e anche quello civile. Secondo il neo nominato dirigente dell’ente nazionale di previdenza, si dovrebbe pensare seriamente a creare un <strong>fondo pubblico complementare</strong>, per “<em>Dare maggiori garanzie ai più giovani</em>” ha dichiarato.</p>



<p>Perché è un’idea che ha fatto scaldare gli animi di molti? È presto detto. La <strong>previdenza complementare</strong>, lanciata nel nostro paese circa 20 anni fa, e che viene <strong>gestita da enti e soggetti di diritto privato</strong>, ci ha messo in linea coi paesi OCSE e ha permesso una maggiore <strong>democrazia in ambito previdenziale</strong>, in quanto poter scegliere tra Stato ed entità private fa parte del<strong> criterio di pluralità</strong>.</p>



<p>Per tale ragione, non è esattamente un’idea condivisibile quella di voler in qualche modo <strong>negare ai contribuenti la libera scelta</strong> di poter assicurare il proprio futuro attraverso forme diverse di previdenza accedendo ai <strong>fondi privati di investimento</strong>.</p>



<p>Inoltre, le dichiarazioni di Tridico fanno a pugni con uno dei pilastri fondamentali della previdenza statale, che si fonda sul <strong>sistema solidaristico</strong>: significa che, chi oggi lavora, sta pagando la pensione a chi è pensionato. </p>



<p>Diverso il discorso delle<strong> polizze complementari</strong>, in cui è il contribuente a decidere di investire il proprio denaro per se stesso. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Differenza tra polizza vita e polizza previdenza</h2>



<p>La differenza tra i due diversi tipi di polizza è evidente: nel caso della <strong>polizza vita</strong> si sceglie di pagare premi semestrali o annuali per cautelare i propri cari in caso di <strong>decesso dell’assicurato</strong> (caso morte).</p>



<p>Significa che, se durante la <strong>copertura assicurativa</strong> accade un evento avverso che provoca la morte dell’assicurato, gli eredi – o la persona indicata come beneficiaria della polizza – otterrà una cifra in denaro.</p>



<p>Diverso il caso della <strong>polizza previdenza</strong>, che si basa sul fatto di volere ottenere un giorno una <strong>maggiore tranquillità economica</strong>, da aggiungere al rateo mensile della pensione.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Come funziona la polizza previdenza</h2>



<p>È la massima espressione di personalizzazione di una <strong>polizza assicurativa</strong> personale, in quanto per stabilire il premio è necessario analizzare molti aspetti legati alla vita, alle possibilità e alle<strong> aspettative di rendita</strong> <strong>economica </strong>dell’assicurato.</p>



<p>Tra gli aspetti positivi e che rendono questo tipo di soluzione di previdenza ancor più garantita, ricordo che nel 2014 fu varato il <strong><a href="http://www.covip.it/wp-content/uploads/Decreto-Ministro-tesoro-n.166-del-2014.pdf">decreto ministeriale 166/2014</a></strong>, in attuazione del<strong> <a href="https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/05252dl.htm">Dlgs 252/2005</a></strong>, che regola le forme pensionistiche complementari e come devono essere realizzati gli investimenti finanziari per cautelare al massimo i cittadini che scelgono questo tipo di soluzione.</p>



<p>L&#8217;articolo <strong>6 comma 5-bis</strong> del decreto, stabilisce le norme che vertono a limitare al massimo i <strong>rischi legati agli investimenti finanziari</strong>.</p>



<p>In tal modo, si hanno maggiori garanzie che il denaro investito in questo tipo di assicurazione non possa volar via a causa delle fluttuazioni dei mercati azionari e dei rischi a essi collegati.</p>

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