<p>Istituita nel 2015, la <strong>NASpI</strong> &#8211; <em>Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego</em> – è una misura di <strong>sostegno al reddito </strong>dedicata a coloro che hanno<strong> perso il lavoro</strong>. Un tempo esisteva il cosiddetto “<em>assegno di disoccupazione</em>”, poi sostituito dalle <strong>ASpI</strong> e <strong>MiniASpI</strong> e recentemente modificato con questa che è, a tutti gli effetti, una<strong> indennità di disoccupazione</strong> ma che segue regole diverse.</p>
<p>Per poter usufruire di questa indennità però, è necessario rientrare in alcuni parametri, che in questo articolo vengono approfonditi.</p>
<h2>A chi si rivolge</h2>
<p>Innanzitutto: <strong>a chi è dedicata la NASpI</strong>? Non a tutti coloro che non lavorano, ma – bensì – a <strong>coloro che hanno perso il lavoro</strong> e non per propria volontà. Significa che è una misura dedicata a chi ha perso il lavoro, ad esempio, perché l’attività presso il quale si lavorava ha chiuso i battenti, a patto che si lavorasse con regolare contratto di lavoro subordinato.</p>
<p>Diverse sono le <strong>categorie di lavoratori</strong> a cui è rivolta, di seguito la lista completa:</p>
<ul>
<li>Apprendisti</li>
<li>Soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative</li>
<li>Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato</li>
<li>Dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni</li>
</ul>
<h2>Chi non ha diritto alla NASpI</h2>
<p>Di contro, ecco le categorie di <strong>lavoratori che non hanno diritto alla NASpI</strong>:</p>
<ul>
<li><strong>Dipendenti a tempo indeterminato</strong> delle pubbliche amministrazioni</li>
<li><strong>Operai del settore agricolo</strong> a tempo determinato e indeterminato</li>
<li><strong>Lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno</strong> per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa</li>
<li>Lavoratori che hanno maturato i requisiti per il <strong>pensionamento di vecchiaia o anticipato</strong></li>
<li>Lavoratori titolari di <strong>assegno ordinario di invalidità</strong> qualora non optino per la NASpI</li>
</ul>
<p><strong>ATTENZIONE</strong>: il lavoratore che rientri nei parametri richiesti e abbia diritto alla NASpI e che intende avviare <strong>un’attività in proprio</strong>, un’impresa individuale o acquisire<strong> quote di capitale sociale di una cooperativa</strong>, può chiedere che l’intero importo del trattamento economico sia corrisposto in un’unica soluzione.</p>
<h2>Funzionamento</h2>
<p>Vediamo ora in dettaglio il <strong>funzionamento della NASpi</strong>, che è un poco articolato per ciò che riguarda la domanda, i tempi e la corresponsione del sostegno economico:</p>
<ul>
<li>dall&#8217;ottavo giorno successivo alla data di <strong>cessazione del rapporto di lavoro</strong>, se la domanda è presentata entro l&#8217;ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l&#8217;ottavo giorno successivo al licenziamento ma entro i termini di legge;</li>
<li>dall&#8217;ottavo giorno successivo al termine del <strong>periodo di maternità</strong>, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda è presentata entro l&#8217;ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se viene presentata dopo l&#8217;ottavo giorno ma entro i termini di legge;</li>
<li>dal trentottesimo giorno successivo al<strong> licenziamento per giusta causa</strong>, se la domanda è presentata entro detto trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se viene presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.</li>
</ul>
<p><strong>ATTENZIONE</strong>: qualora il richiedente torni a lavorare nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione del rapporto lavorativo, questo non dà luogo alla sospensione della prestazione, come descritto nell’articolo 9 del <strong><a href="http://www.jobsact.lavoro.gov.it/documentazione/Documents/Decreto_Legislativo_4_marzo_2015_n.22.pdf">decreto legislativo n. 22/2015</a></strong>.</p>
<h2>Cifre spettanti</h2>
<p>Per i primi quattro mesi, i beneficiari percepiscono il <strong>75% della retribuzione media mensile</strong> calcolata sugli ultimi quattro anni.</p>
<p>A partire dal quinto mese, ogni mese <strong>l’importo viene abbassato del 3%</strong>.</p>
<p>Il periodo di erogazione, mensile, durerà per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi quattro anni di lavoro.</p>
<h2>Come presentare la domanda</h2>
<p><strong>La domanda deve essere presentata all’INPS</strong> entro 68 giorni dal giorno della sospensione dell’attività lavorativa, o del periodo di maternità o malattia, e può essere inviata attraverso la piattaforma online dell’INPS.</p>
<p>Alternativamente, è possibile presentare l’istanza sia contattando il <strong>customer service telefonico dell’INPS</strong> al numero <strong>803.164</strong> – per chi chiama da rete fissa – oppure al numero <strong>06 164 164</strong> – per chi telefona da cellulare.</p>
<p>Infine, ci si può rivolgersi al <strong>CAF</strong> della propria zona di domicilio.</p>
<h2>Conclusioni</h2>
<p>Hai una storia da raccontare sul tema della NASpI e ti piacerebbe vederla pubblicata? Scrivici compilando il modulo che trovi al link: <a href="https://consumatori.blog/storie-di-consumatori/"><strong>Storie di consumatori</strong></a>.</p>
<p>Pubblicheremo quelle più interessanti per tutti i nostri lettori.</p>

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