Istituita nel 2015, la NASpI – Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego – è una misura di sostegno al reddito dedicata a coloro che hanno perso il lavoro. Un tempo esisteva il cosiddetto “assegno di disoccupazione”, poi sostituito dalle ASpI e MiniASpI e recentemente modificato con questa che è, a tutti gli effetti, una indennità di disoccupazione ma che segue regole diverse.
Per poter usufruire di questa indennità però, è necessario rientrare in alcuni parametri, che in questo articolo vengono approfonditi.
In questo articolo parliamo di:
Innanzitutto: a chi è dedicata la NASpI? Non a tutti coloro che non lavorano, ma – bensì – a coloro che hanno perso il lavoro e non per propria volontà. Significa che è una misura dedicata a chi ha perso il lavoro, ad esempio, perché l’attività presso il quale si lavorava ha chiuso i battenti, a patto che si lavorasse con regolare contratto di lavoro subordinato.
Diverse sono le categorie di lavoratori a cui è rivolta, di seguito la lista completa:
Di contro, ecco le categorie di lavoratori che non hanno diritto alla NASpI:
ATTENZIONE: il lavoratore che rientri nei parametri richiesti e abbia diritto alla NASpI e che intende avviare un’attività in proprio, un’impresa individuale o acquisire quote di capitale sociale di una cooperativa, può chiedere che l’intero importo del trattamento economico sia corrisposto in un’unica soluzione.
Vediamo ora in dettaglio il funzionamento della NASpi, che è un poco articolato per ciò che riguarda la domanda, i tempi e la corresponsione del sostegno economico:
ATTENZIONE: qualora il richiedente torni a lavorare nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione del rapporto lavorativo, questo non dà luogo alla sospensione della prestazione, come descritto nell’articolo 9 del decreto legislativo n. 22/2015.
Per i primi quattro mesi, i beneficiari percepiscono il 75% della retribuzione media mensile calcolata sugli ultimi quattro anni.
A partire dal quinto mese, ogni mese l’importo viene abbassato del 3%.
Il periodo di erogazione, mensile, durerà per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi quattro anni di lavoro.
La domanda deve essere presentata all’INPS entro 68 giorni dal giorno della sospensione dell’attività lavorativa, o del periodo di maternità o malattia, e può essere inviata attraverso la piattaforma online dell’INPS.
Alternativamente, è possibile presentare l’istanza sia contattando il customer service telefonico dell’INPS al numero 803.164 – per chi chiama da rete fissa – oppure al numero 06 164 164 – per chi telefona da cellulare.
Infine, ci si può rivolgersi al CAF della propria zona di domicilio.
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