<p>Da diversi mesi si parla solo di <strong>reddito di cittadinanza</strong> nel nostro paese. </p>



<p>Questo sussidio, che per molti è divenuto una boccata di ossigeno nei nuclei familiari a rischio <strong>povertà assoluta</strong>, e che per altri è una speranza per tentare di <strong>ottenere un posto di lavoro</strong> – in attesa che si sviluppino gli ulteriori passaggi dati dalla formazione del gruppo dei <em>Navigator</em> e dalla <strong>riforma dei centri per il lavoro</strong> – è a metà tra un <strong>sostegno al reddito </strong>per i meno abbienti e un elemento che potrebbe portare a trovare una collocazione lavorativa più o meno stabile.</p>



<p>Potrebbe, perché è ancora presto per comprendere come verrà ; organizzata la fase più importante: quella legata proprio alle famose<strong> tre proposte lavorative</strong>. Staremo a vedere, e racconteremo puntualmente gli sviluppi.</p>



<p>Non esiste, però, solo il <em>reddito di cittadinanza</em> per sostenere chi si trova in difficoltà economiche oppure ha perso il posto di lavoro.</p>



<p>In questo articolo, analizziamo due misure in essere da tempo nel nostro paese: la <strong>NASPI </strong>e gli <strong>assegni familiar</strong>i.</p>



<h2 class="wp-block-heading">La NASPI: che cos’è e chi la percepisce</h2>



<p>Un tempo si chiamava semplicemente “<em>indennità di disoccupazione</em>”. Oggi si chiama NASPI – acronimo di <strong>Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego </strong>– e viene erogata, mensilmente, dietro domanda di quei cittadini che, per <strong>motivi che non sono dipendenti alla propria volontà</strong>, vengono<strong> licenziati </strong>dal posto di lavoro. Vale per tutti coloro che hanno perso il posto a partire dal 1° Maggio 2015.</p>



<p>La NASPI sostituisce le prestazioni precedenti, denominate <strong>ASPI</strong> e <strong>MiniAspi </strong>ed è stata introdotta con il <strong>Jobs Act</strong> durante il <strong>Governo Renzi</strong>.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Come si chiede la NASPI</h3>



<p>Per farne richiesta, si può scegliere tra tre modalità:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Collegandosi alla <strong><a rel="noreferrer noopener" href="https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx" target="_blank">piattaforma online dell’INPS</a></strong>, essendo già dotati di PIN e password. </li><li>Affidandosi a un <strong>CAF</strong></li><li>Telefonando al<strong> contact center dell’INPS</strong> ai seguenti numeri: da rete fissa il numero gratuito da digitare è l’<strong>803 164</strong>. Se ; si telefona da cellulare, il numero da comporre è lo <strong>06 164164</strong>. In questo caso la telefonata è a pagamento, con tariffazione stabilita dal proprio gestore telefonico.</li></ul>



<p>Accedendo a <strong><a href="https://www.informazionefiscale.it/IMG/pdf/fac_simile_domanda_naspi_2019.pdf">questo link</a> </strong>si può scaricare il modulo per presentare la domanda.</p>



<p>Tra le cose importanti da sapere: <strong>l’importo mensile della NASPI </strong>non può essere superiore ai 1.300 euro. </p>



<p>In ogni caso, il calcolo delle somme che verranno erogate saranno calcolate, in percentuale, sulla base della <strong>contribuzione mensile media ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni</strong>.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Chi ha diritto alla NASPI</h3>



<p>La platea delle persone che possono <strong>avere diritto alla NASPI</strong> dopo essere state licenziate è variegata.</p>



<p>Ecco le categorie:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>apprendisti;</li><li>soci lavoratori di cooperative con rapporto di
lavoro subordinato con le medesime cooperative;</li><li>personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;</li><li>dipendenti a tempo determinato delle pubbliche
amministrazioni.</li></ul>



<h3 class="wp-block-heading">Termini per chiedere la NASPI</h3>



<p>È necessario ricordare che, per poter presentare la domanda, <strong>non si devono superare i 68 giorni</strong>, calcolati a partire da:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>la <strong>data di cessazione del contratto di lavoro</strong></li><li>la data del <strong>periodo di maternità indennizzato </strong>nel caso in cui questa situazione si presenti durante il lavoro che successivamente viene a cessare</li><li>la data di <strong>cessazione del periodo di malattia</strong> (vedi sopra)</li><li>la data di <strong>definizione della vertenza sindacale</strong></li><li>la data di fine del periodo che corrisponde all’indennizzo per <strong>mancato preavviso</strong></li><li>dal 30° giorno successivo al <strong>licenziamento per giusta causa</strong></li></ul>



<h3 class="wp-block-heading">Chi non ha diritto alla NASPI</h3>



<p>Infine, citiamo le categorie di lavoratori che non rientrano nel <strong>diritto a chiedere la NASPI</strong>.</p>



<p>Ecco la lista: </p>



<ul class="wp-block-list"><li>dipendenti a tempo indeterminato</li><li>dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;</li><li>operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;</li><li>lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.</li><li>lavoratori titolari di trattamento pensionistico diretto.</li></ul>



<h2 class="wp-block-heading">ANF: Assegno per il Nucleo Familiare</h2>



<p>Ecco un altro dei sostegni al reddito, in questo caso previsto per i <strong>lavoratori italiani</strong>, i titolari di trattamenti previdenziali e i pensionati: gli assegni familiari, o per meglio dire <em>ANF</em> – <strong>Assegno per il Nucleo Familiare</strong>.</p>



<p>Esiste un’altra categoria interessata a questa prestazione: i<strong> lavoratori assistiti da un’assicurazione contro la tubercolosi</strong>.</p>



<p>Anche in questo caso è l’<strong>INPS</strong> a erogare il sostegno. </p>



<p>Scopriamo insieme cosa sono, come funzionano e come vanno
richiesti.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Chi ha diritto a ricevere gli assegni familiari</h3>



<p>Iniziamo con la lista dei <strong>lavoratori che hanno diritto a richiedere l’erogazione degli assegni familiari</strong> <strong>in busta paga</strong>:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>lavoratori <strong>dipendenti del settore privato</strong>;</li><li>lavoratori <strong>dipendenti agricoli</strong>;</li><li><strong>lavoratori domestici </strong>e somministrati;</li><li>lavoratori iscritti alla <strong>Gestione Separata</strong>;</li><li><strong>lavoratori dipendenti di ditte cessate</strong> e fallite;</li><li>titolari di <strong>pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti</strong>, dei fondi speciali ed ex ENPALS;</li><li>titolari di <strong>prestazioni previdenziali</strong>;</li><li>lavoratori in altre situazioni di <strong>pagamento diretto</strong>;</li><li>lavoratori che percepiscono prestazioni dall’Inps (esempio la Naspi, maternità, congedo)</li></ul>



<h3 class="wp-block-heading">Come richiederli</h3>



<p>Passiamo alla parte pratica: <strong>come si chiedono gli assegni familiari? </strong></p>



<p>La domanda va presentata esclusivamente online, almeno per quanto concerne i <strong>dipendenti delle aziende private</strong>, attraverso la <strong><a href="https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx">piattaforma online dell’INPS</a></strong>. </p>



<p>In pieno sviluppo dell’era digitale, questa appare essere la metodica ormai utilizzata per molte delle pratiche che, quotidianamente, vengono inoltrate agli <strong>enti nazionali</strong>.</p>



<p>In precedenza, la richiesta andava fatta direttamente al<strong> datore di lavoro</strong>, cosa che è rimasta immutata per ciò che riguarda i <strong>lavoratori dipendenti di aziende agricole</strong>, che possono ancora consegnare, direttamente al datore di lavoro, la copia cartacea del modello <strong>ANF/DIP SR16</strong>. </p>



<p>È necessario, quindi, compilare l’apposito modulo scaricabile sul proprio PC cliccando su questo link: <strong><a rel="noreferrer noopener" href="https://www.informazionefiscale.it/IMG/pdf/istanza_attribuzione_assegno_nucleo_familiare.pdf" target="_blank">modulo di richiesta degli assegni familiari</a></strong>.</p>



<p>Se non si è troppo pratici con le questioni burocratiche, meglio <strong>chiedere aiuto a un patronato o a un CAF</strong>.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Familiari per cui spettano gli assegni familiari</h3>



<p>È importante sapere quali sono i <strong>familiari che rientrano nel cosiddetto “Nucleo ANF”</strong>, per capire se si è nella condizione di poter richiedere gli assegni familiari.</p>



<p>Ecco la lista completa dei <strong>familiari che possono essere messi a carico del lavoratore</strong>: </p>



<ul class="wp-block-list"><li>il <strong>coniuge</strong> non legalmente &#8211; ed effettivamente- ; separato;</li><li>i<strong> figli legittimi o legittimati </strong>ed equiparati (adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati dai competenti organi a norma di legge, anche ai servizi sociali, anche non conviventi, in caso di separazione dei coniugi), di età inferiore a 18 anni o <strong>maggiorenni inabili senza limiti di età</strong>, purché non coniugati;</li><li>i <strong>figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiut</strong>i, a patto che facciano parte di &#8220;<em>nuclei numerosi</em>&#8220;, nuclei familiari con almeno 4 figli e tutti di età inferiore ai 26 anni;</li><li>i figli maggiorenni ed equiparati che si trovino, a causa di <strong>infermità o difetto fisico o mentale</strong>, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;</li><li><strong>i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente</strong> (collaterali o in linea retta non a carico dell&#8217;ascendente, figli di fratello o di sorella), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati</li><li>Il <strong>coniuge non legalmente ed effettivamente separato</strong> non deve aver abbandonato la famiglia</li></ul>



<h3 class="wp-block-heading">Familiari che non rientrano nella normativa</h3>



<p>Per maggior chiarezza, ecco l’elenco completo di chi non è possibile ritenere “<em>familiare a carico</em>” ai fini dell’ottenimento degli <strong>assegni familiari</strong>.</p>



<p>Essi sono:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Il <strong>coniuge legalmente ed effettivamente separato</strong>;</li><li>il <strong>coniuge che ha abbandonato la famiglia</strong>;</li><li>i figli minorenni, o maggiorenni, inabili, che sono<strong> coniugati</strong>;</li><li>i figli ed equiparati maggiorenni (età superiore a 18 anni), non inabili, anche se studenti o apprendisti <strong>facenti parte di un nucleo familiare non numeros</strong>o (meno di 4 figli);</li><li>i figli naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, che <strong>non convivono con il richiedente</strong>;</li><li>i figli naturali del richiedente coniugato che <strong>non sono inseriti nella sua famiglia legittima</strong>;</li><li>i figli affidati all’altro coniuge o ex coniuge <strong>in caso di separazione legale o divorzio</strong>;</li><li>i genitori ed equiparati, e gli altri ascendenti, anche se inabili;</li><li>i fratelli, le sorelle e i nipoti, ad eccezione dei nipoti viventi a carico dell’ascendente, anche se minorenni o inabili, che <strong>sono organi di un solo genitore</strong> o titolari di pensione ai superstiti oppure che si sono sposati</li><li>i <strong>familiari di cittadino straniero non residenti in Italia</strong>, tranne nel caso di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato convenzionato.</li></ul>



<h3 class="wp-block-heading">Familiari a carico residenti all’estero</h3>



<p>Uno degli interrogativi che, con maggiore frequenza, vengono posti ai consulenti del lavoro in merito agli assegni familiari, è quello relativo ai <strong>familiari a carico che risiedono all’estero</strong>.</p>



<p>In casi del genere, si ha sempre diritto a riceverli? La risposta è positiva. <strong>L’importante è che il lavoratore richiedente sia italiano</strong>. </p>



<p>Se, invece, è un cittadino straniero che risiede in Italia e ha i parenti a carico in un’altra nazione, allora non esiste il diritto agli assegni familiari, a meno che si tratti di un <strong>cittadino nativo di una nazione europea</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Conclusioni</strong></h2>



<p>In Italia, malgrado si pensi che il <em>Welfare</em> sia praticamente ridotto a nulla, esistono <strong>sostegni economici</strong> per coloro che hanno necessità di una mano. </p>



<p>Parleremo prossimamente di altre tipologie di sostegni, anche in virtù di una proposta recente da parte del governo in carica: quella di <strong>unificare in un solo sostegno economico</strong> <strong>quelli attualmente attivi</strong>.</p>

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