<p>Il criterio di <strong>casa popolare</strong>, o di <em>edilizia residenziale popolare</em>, come è anche denominato, fu diffuso a partire dal 1903, quando in Italia fu nacque l’<strong>Istituto Autonomo Case Popolari</strong>, più conosciuto con l’acronimo <em>IACP</em>.</p>



<p>Si realizzò così una vera <strong>riforma nel settore dell’edilizia residenziale</strong>, dedicata ai <strong>nuclei familiari meno abbienti</strong> con lo scopo di sostenere e promuovere il <strong>diritto alla casa</strong>.</p>



<p>Prezzi calmierati, assegnazioni a fronte della constatazione certificata di uno stato di indigenza, fecero la differenza tra chi, fino a quel momento, poteva <strong>permettersi una vita dignitosa</strong> e chi no.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Storia dell’IACP</h2>



<p>Poter contare su un tetto sulla testa e dei <strong>servizi fondamentali</strong> <strong>come l’acqua per potersi lavare</strong>, o dei servizi igienici, sono riconosciuti a livello planetario come la base dei <strong>diritti dell’uomo</strong>. </p>



<p>La riforma fu varata grazie all&#8217;emanazione della <strong><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1903-07-08&;atto.codiceRedazionale=003U0254#:~:text=note%3A%20Entrata%20in%20vigore%20del%20provvedimento%3A%2023%2F07%2F1903&;text=Le%20Casse%20di%20risparmio%20ordinarie,legge%2015%20luglio%201888%2C%20n.&;text=1%20della%20legge%204%20maggio,169." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Legge 254/1903</a></strong> per volontà e col sostegno del deputato<strong> Luigi Luzzatti</strong>. L’organizzazione dell’ente presupponeva una distribuzione capillare di organismi utili alla messa in atto di questa<strong> riforma</strong>, e furono create realtà locali a sostegno di quest’impresa. Gli immobili, ovviamente, restavano di proprietà dello Stato che li concedeva in<strong> affitto a canoni davvero minimi</strong>.</p>



<p>Per poter <strong>edificare nuove abitazioni di tipo popolare</strong> fu necessario attivare collaborazioni con <strong>istituti bancari a sfondo sociale</strong>, come le <em>banche cooperative</em>, che iniziarono a finanziare i primi progetti di edilizia popolare.</p>



<p>Tra la Prima e la<strong> Seconda Guerra Mondiale</strong> fu dato un maggior impulso alla costruzione di nuovi caseggiati di edilizia popolare, e furono agevolati gli enti nazionali che parteciparono all’impresa, come l’<strong>Unione Edilizia Nazionale</strong>.</p>



<p>Dagli anni ’50 in poi, diverse riforme sono intervenute a modificare la normativa originaria, trasformando – tra le altre cose – gli <strong>istituti autonomi case popolari</strong> in enti pubblici non economici.</p>



<p>Nei paragrafi successivi affrontiamo il tema della <em>case popolari</em> per approfondirne ogni aspetto: <strong>che cos&#8217;è una casa popolare</strong> e come si fa richiesta per entrare in graduatoria? Quali documenti si devono presentare e a chi? Quali sono<strong> i requisiti di base e quelli preferenziali </strong>necessari? Quali sono i doveri che gli assegnatari devono rispettare? A queste e ad altre domande troverai risposte proseguendo la lettura di questo approfondimento.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa si intende col termine &#8220;casa popolare&#8221;</h2>



<p>Con il termine<strong> case popolari</strong>, anche denominate <em>Edilizia Residenziale Pubblica</em>, il cui acronimo è <strong>E.P.R.</strong>, si indicano gli stabili che sono di esclusiva proprietà del Comune, che ha però facoltà di <strong>concedere gli appartamenti in affitto alle persone o ai nuclei familiari che si trovano in condizioni economiche disagiate</strong>.</p>



<p>L&#8217;affitto mensile, o anche con versamento periodico, è di cifre considerevolmente più basse rispetto ai prezzi correnti del mercato immobiliare.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Come avviene l’assegnazione delle case popolari</h2>



<p>Attraverso un <strong>bando pubblico</strong>, a cui possono partecipare i <strong>cittadini in possesso di determinati requisiti</strong>, si comunica alla cittadinanza la disponibilità di un certo numero di case popolari.</p>



<p>Il bando ha una scadenza, e non appena viene chiuso per <strong>decorrenza dei termini</strong>, viene stilata la cosiddetta <strong>graduatoria</strong> che contiene la lista dei nominativi delle persone che hanno presentato la domanda.</p>



<p>Come ogni graduatoria, viene quindi assegnato al nucleo familiare, o alla singola persona, un<strong> punteggio</strong> calcolato sulla base dei requisiti di cui si è in possesso, che determinerà il posto in classifica di graduatoria. Il<strong> bando viene emanato ogni 4 anni</strong>.</p>



<p><strong>ATTENZIONE</strong>: con il termine <strong>nucleo familiare</strong>, si intende una famiglia composta da due coniugi e gli eventuali figli, oppure da un solo genitore con figli, o ancora, due persone che convivono in coppia pur non essendo legate dal <strong>vincolo di matrimonio</strong>. In quest’ultimo caso di parla, giuridicamente, di convivenza <em>more uxorio</em>.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>R</strong>equisiti generali per partecipare al bando per le case popolari</h2>



<p>Entriamo ora nel vivo della questione, elencando le<strong> persone che possono presentare domanda di accesso a una casa popolar</strong>e. Essi sono:</p>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>genitori single</strong> con figli a carico</li><li>persone <strong>disabili</strong></li><li><strong>cittadini senza fissa dimora</strong></li><li>giovani coppie <strong>under 35</strong></li></ul>



<p><strong>ATTENZIONE</strong>: quelli sopra elencati sono i requisiti generali, a cui devono essere abbinati necessariamente i<strong> requisiti di base</strong> che sono elencati nel paragrafo successivo. In ogni caso <strong>i Comuni hanno facoltà di deliberare diversamente</strong> anche in merito ai requisiti generali e di base.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>R</strong>equisiti di base</h3>



<p>Oltre ai requisiti generali, che come già accennato possono variare in base al Comune di residenza, esistono i requisiti di base. Ecco quali sono:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>il <strong>reddito annuo complessivo</strong> della persona che presenta l’istanza non deve mediamente superare i 25.000 euro annui, ma questo dato è suscettibile di variazioni;</li><li><strong>svolgere attività lavorativa</strong> dipendente o autonoma;</li><li>la persona che presenta la domanda deve avere la <strong>cittadinanza italiana oppure europea</strong>, ma sono ammesse domande da parte di persone provenienti da altri paesi a patto che siano in possesso di un <strong>regolare permesso di soggiorno </strong>e di lungo periodo o biennale, e che svolga regolare attività lavorativa, anche se di tipo autonomo;</li><li>il richiedente deve avere la <strong>residenza anagrafica nello stesso comune in cui fa la richiesta di accesso alla casa popolare</strong>;</li><li>i richiedenti non possono avere <strong>diritti di proprietà, usufrutto o uso di abitazioni </strong>in altre case popolari e non devono essere assegnatari di altri alloggi di edilizia popolare;</li><li>chi presenta la domanda <strong>non deve essere occupante abusivo di un alloggio</strong>;</li><li>non vengono accettate richieste da parte di chi è proprietario di uno o più immobili.</li></ul>



<h3 class="wp-block-heading">I requisiti preferenziali</h3>



<p>Poiché, come già spiegato in precedenza, quando si presenta la<strong> domanda di accesso a una casa popolare</strong> si entra a far parte di una graduatoria, e considerando il fatto che <strong>questi alloggi sono poi assegnati in base al punteggio che il richiedente ottiene</strong>, esistono particolari condizioni che, più di altri requisiti, possono dare maggiori possibilità di assegnazione.</p>



<p>Ecco di seguito la lista dei <strong>requisiti che danno un punteggio maggiore in graduatoria</strong>:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>persone che alloggiano presso i <strong>dormitori </strong>e i centri di raccolta, o in <strong>ricoveri provvisori</strong> o ancora, in condizione di sovraffollamento;</li><li>le<strong> persone invalide con uno stato di invalidità civile riconosciuta dal 66% in su</strong> e che siano assistite da almeno sei mesi dai servizi sociali;</li><li><strong>persone divorziate</strong> o separate;</li><li>le<strong> vedove con figli a carico </strong>e assistiti dai servizi sociali da almeno sei mesi;</li><li>le <strong>madri nubili</strong>;</li><li><strong>single con almeno un figlio a carico</strong>;</li><li>nuclei familiari al cui interno vi sia uno o più membri riconosciuti <strong>invalidi civili con percentuale superiore al 66%</strong>;</li><li><strong>famiglie con minori riconosciuti invalidi </strong>con necessità di assistenza continua o non in grado di camminare autonomamente;</li><li>nuclei familiari con figli a carico e con <strong>reddito inferiore a un tetto minimo stabilito dal comune</strong>;</li><li><strong>famiglie assistite dai servizi sociali </strong>con disagio nella collocazione abitativa;</li><li>nuclei familiari che stanno pagando un affitto mensile che incida – sul reddito disponibile – di un terzo;</li><li>le famiglie che abitano in <strong>alloggi che non sono forniti dei servizi igienici</strong>;</li><li><strong>coppie di età inferiore ai 35 anni </strong>e che si sono formate da non più di tre anni;</li><li>nuclei familiari che coabitano con altri nuclei familiari;</li><li>persone che hanno un reddito la cui somma non supera la<strong> pensione minima erogata dall&#8217;INPS</strong>;</li><li>nuclei familiari o persone che non hanno un alloggio in quanto hanno subito uno sfratto;</li><li><strong>over 65</strong>;</li><li>persone affette da <strong>patologie che le rendono inabili al lavoro</strong>.</li></ul>



<p><strong>ATTENZIONE</strong>: questi requisiti devono essere certificati da <strong>adeguata documentazione</strong>. Per ciò che concerne i <strong>requisiti reddituali</strong>, essi sono calcolati anche in base al numero dei componenti del nucleo familiare.</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large is-resized"><img src="https://consumatori.blog/wp-content/uploads/2021/08/pexels-kozymeii-kong-950745-819x1024.jpg" class="wp-image-7999" width="526" height="657"/></figure></div>



<h2 class="wp-block-heading">Come si presenta la domanda</h2>



<p>Alcuni cittadini pensano che l’assegnazione delle case popolari avvenga automaticamente quando lo <strong>stato di disagio economico </strong>sia palese. Non è affatto così. </p>



<p>È necessario <strong>presentare una regolare domanda al Comune</strong>, <strong>alla Provincia o alla Regione di residenza</strong>. Per presentare l’istanza è necessario però attendere la pubblicazione del bando di assegnazione, e per avere questa informazione ci si può rivolgere agli <strong>uffici comunali</strong>.</p>



<p>La domanda può essere ; inoltrata scegliendo una tra le seguenti opzioni:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>online sul sito del <strong>Comune di residenza</strong></li><li>rivolgendosi a un <strong>patronato</strong></li><li>recandosi presso l’apposito sportello presente presso il Comune di residenza</li></ul>



<h3 class="wp-block-heading">I documenti necessari</h3>



<p>Se si è deciso di presentare domanda per<strong> accedere alla graduatoria delle case popolari del Comune di residenza</strong>, e se è stato pubblicato il bando, per prima cosa è necessario procurarsi il modulo prestampato che si può scaricare anche direttamente online dal <strong>sito del Comune di appartenenza</strong>.</p>



<p>Inoltre, è necessario allegare la copia dei seguenti documenti:</p>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>documento d’identità </strong>in corso di validità;</li><li><strong>copia dell’ISEE</strong> – l’Indicatore della Situazione Economica – oppure <strong>dell’ISEE-erp</strong>, che è l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente;</li><li><strong>copia del certificato che attesta la condizione e la percentuale di invalidità</strong> assegnata nei casi in cui il richiedente sia invalido o che all&#8217;interno del nucleo familiare sia presente una o più <strong>persone invalide</strong>.</li></ul>



<h2 class="wp-block-heading">Punteggio in graduatoria: cosa succede se si arriva in parità?</h2>



<p>È possibile, in alcuni casi, che si verifichi una <strong>parità di punteggio in graduatoria</strong>. Significa che più persone hanno raggiunto il medesimo punteggio in fase di verifica dei requisiti preferenziali.</p>



<p>Di fronte alle situazioni di questo genere, il Comune procede con un’ulterior<strong>e analisi dei requisiti in merito al reddito, al numero dei figli presenti nel nucleo familiare o della percentuale di invalidità certificata</strong>.</p>



<p>Chi presenta caratteristiche di <strong>maggiore difficoltà economica o di ordine sociale</strong>, otterrà un avanzamento nella graduatoria. Per controllare la graduatoria ci si può recare presso la sede del Comune di residenza, oppure sulla piattaforma web del Comune.</p>



<h2 class="wp-block-heading">I doveri degli assegnatari di una casa popolare</h2>



<p>Non solo diritti, ovviamente, ma anche qualche dovere da onorare. A chi viene assegnata una casa popolare, viene chiesto il <strong>regolare pagamento del canone di affitto e delle spese condominiali</strong>. Gli alloggi popolari non possono essere adibiti a scopi illeciti o immorali, e non possono essere modificati gli interni o gli impianti.</p>



<p>Se uno solo di questi criteri non viene rispettato, il Comune può procedere con lo<strong> sfratto</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Morte dell&#8217;assegnatario di una casa popolare</h2>



<p>In caso di <strong>morte del legittimo assegnatario di un alloggio </strong>popolare, sono i parenti facenti parte dello stesso nucleo familiare a ereditare il diritto di assegnazione della stessa casa.</p>

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