Quando una coppia arriva alla decisione di divorziare, si pensa immediatamente di dover obbligatoriamente rivolgersi alla consulenza di un avvocato.
Non sempre è così, perché esistono casi in cui non è affatto necessario doversi sobbarcare anche il costo delle spese legali che, spesso, incidono notevolmente nel budget di chi, peraltro, magari sta passando un brutto periodo, economicamente parlando.
Ecco, quindi, tutte le informazioni utili sui casi in cui è possibile divorziare senza avvocato e come procedere al divorzio.
In questo articolo parliamo di:
Innanzitutto, per procedere al divorzio è necessario prima separarsi. La separazione deve avvenire sei mesi prima della presentazione dell’istanza di divorzio.
E’ questo il termine minimo. In caso di divorzio senza avvocato, si presuppone che la coppia abbia stabilito, consensualmente, di divorziare, e ha trovato l’accordo per tutto ciò che riguarda gli aspetti economici, patrimoniali e inerenti la cura e il collocamento dei figli.
Anche se la separazione è avvenuta in forma giudiziale – cioè senza l’accordo delle parti e con un giudizio espresso dal giudice – passati 12 mesi dalla separazione si potrà procedere al divorzio congiunto senza dover sostenere le spese della consulenza legale.
Per procedere al divorzio congiunto, è però necessario rientrare in alcune caratteristiche, condizioni senza le quali non sarà possibile scegliere questo tipo di opzione. Ecco quali sono:
Questo accordo, in un divorzio consensuale – o congiunto – deve contenere tutti i punti che prendono in considerazione gli aspetti economici e non solo.
In sintesi, per procedere alla richiesta di divorzio senza avvocato, da inoltrare al sindaco o all’ufficiale di stato civile, deve contenere:
Stabiliti questi punti, si redige il documento che contiene gli accordi intrapresi e ci si reca personalmente dal sindaco della città di residenza dei coniugi o della città in cui è avvenuto il matrimonio, o – in alternativa – presso l’ufficio dell’ufficiale di stato civile o di un suo delegato.
Ricevuto l’atto, viene compilato un apposito modulo che conterrà la copia dell’accordo e che va firmato dal sindaco o dall’ufficiale di stato civile o suo delegato, e controfirmato dai due coniugi.
Entro 30 giorni dalla ricezione dell’accordo, la coppia che ha deciso di divorziare sarà convocata per quello che, in gergo legale, si chiama diritto al ripensamento. Serve per stabilire che non vi sia alcun dubbio alla decisione presa.
ATTENZIONE: se non ci si presenta alla seconda convocazione, l’accordo viene annullato.
Se viene confermata la volontà di divorziare, l’atto sarà depositato nei registri di stato civile presso la cancelleria del tribunale in cui è stata iscritta la causa di separazione o divorzio. In alternativa, potrà essere registrato presso la cancelleria del giudice a cui è stato presentata la richiesta di divorzio.
Se tutto procede come previsto, non ci sono costi da sostenere, se non – in alcuni Comuni – quelli relativi al pagamento dei diritti di segreteria, pari a 16,00 euro.
Altrimenti la gratuità è totale.
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