Diritti dei consumatori

Diffamazione a mezzo Facebook: cosa dice la Legge

<p>Il diffuso utilizzo dei <strong>social network<&sol;strong>&comma; che inizialmente sono serviti a far rimanere in contatto le persone anche al di fuori degli incontri diretti&comma; ha pian piano modificato le interazioni tra esseri umani&comma; spesso con conseguenze negative&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Se un tempo&comma; infatti&comma; si faceva entrare nel proprio network social esclusivamente parenti&comma; amici e colleghi&comma; si è diffusa l’abitudine di <strong>conoscere persone nuove<&sol;strong>&comma; allo scopo di allargare la propria<strong> rete di conoscenze<&sol;strong>&comma; seppur virtuali&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Doveva essere cosa buona e giusta&comma; poter <strong>dialogare virtualmente<&sol;strong> o conoscere un pezzo di vita altrui&comma; attraverso la lettura di post o la <strong>visione di immagini e video personali<&sol;strong>&comma; invece in molti casi&comma; questa <strong>mancanza di privacy<&sol;strong>&comma; questo pensare che <strong>siamo tutti interconnessi<&sol;strong> e quindi a portata di mano&comma; ha fatto degenerare non poco i <strong>rapporti interpersonali<&sol;strong> tra esimi sconosciuti&period;<&sol;p>&NewLine;<p>D’altronde&comma; poter &OpenCurlyDoubleQuote;<em>dialogare<&sol;em>” senza alcun tipo di <strong>filtro sociale<&sol;strong>&comma; arrivare immediatamente a una confidenza che&comma; peraltro&comma; è del tutto finta&comma; fa si che certe persone perdano del tutto<strong> il controllo della situazione<&sol;strong>&comma; arrivando – in certi casi – persino a <strong>scrivere offese e ingiurie<&sol;strong> ai danni di persone che non conoscono nella realtà&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Oltretutto&comma; coloro che sono caduti in questo tipo di nuova <strong>maleducazione virtuale<&sol;strong>&comma; sentendosi come protetti dal fatto che si interagisce in maniera del tutto virtuale&comma; non hanno difficoltà ad<strong> alzare il calibro delle offese<&sol;strong>&comma; generando a volte situazioni al limite della decenza&comma; e persino della <strong>denuncia penale<&sol;strong>&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ma in quali casi è bene presentare una denuncia&quest; E come farlo&quest;<&sol;p>&NewLine;<p>Segui la continuazione di questo articolo per scoprirlo&period;<&sol;p>&NewLine;<h2>Diffamazione su Facebook&colon; cosa dice il Codice Penale<&sol;h2>&NewLine;<p>Prima di ogni cosa&comma; è importante capire cosa significhi il termine &OpenCurlyDoubleQuote;<em>diffamazione<&sol;em>”&period; Troppo spesso&comma; infatti&comma; vengono presentate denunce per diffamazione che&comma; nella realtà dei fatti&comma; non contengono alcun tipo di reato di questo genere&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Vediamo cosa dice l&&num;8217&semi;<strong>articolo 595 del Codice Penale<&sol;strong>&colon;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;<em>Chiunque&comma; comunicando con più persone&comma; offende l&&num;8217&semi;altrui reputazione&comma; è punito &lbrack;c&period;p&period; 598&rsqb; con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1&period;032&period; Se l&&num;8217&semi;offesa consiste nell&&num;8217&semi;attribuzione di un fatto determinato&comma; la pena è della reclusione fino a due anni&comma; ovvero della multa fino a euro 2&period;065&period;<&sol;em><&sol;p>&NewLine;<p><em>Se l&&num;8217&semi;offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità&comma; ovvero in atto pubblico &lbrack;c&period;c&period; 2699&rsqb;&comma; la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516&period;<&sol;em><&sol;p>&NewLine;<p><em>Se l&&num;8217&semi;offesa è recata a un Corpo politico&comma; amministrativo o giudiziario&comma; o a una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio&comma; le pene sono aumentate &lbrack;c&period;p&period; 29&comma; 64&rsqb;<&sol;em>”&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Al comma 3 dello stesso articolo 595 del Codice Penale&comma; si ravvisa poi la &OpenCurlyDoubleQuote;diffamazione aggravata dal mezzo”&period; Significa che&comma; l’offesa perpetrata attraverso un social network&comma; diviene più grave&comma; in quanto – tra l’altro – è visibile a un vasto pubblico di lettori&period;<&sol;p>&NewLine;<p>L’oggetto del reato in questione&comma; è quindi l’offesa alla reputazione&period; E si prevedono i vari modi e metodi utilizzati per perpetrarla&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Se&comma; ad esempio&comma; qualcuno scrive un commento a un giornalista&comma; indicandolo come &OpenCurlyDoubleQuote;<em>pseudo-giornalista e pennivendolo<&sol;em>” si può già ravvisare il reato di diffamazione&period; Perché&quest; Perché se una persona è realisticamente un giornalista&comma; regolarmente iscritto presso l’<strong>Ordine Nazionale dei Giornalisti<&sol;strong>&comma; già denominarlo &OpenCurlyDoubleQuote;<em>pseudo-giornalista<&sol;em>” è un’offesa&period; Così come è un’offesa scrivere &OpenCurlyDoubleQuote;<em>pennivendolo<&sol;em>” termine che ha preso piede&comma; negli ultimi anni&comma; a causa di <strong>campagne diffamatorie<&sol;strong>&comma; contro la categoria dei giornalisti&comma; ad opera di una parte della componente politica&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Recentemente è stato pubblicato un libro dal titolo &OpenCurlyDoubleQuote;<strong><em><a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;amazon&period;it&sol;Dizionario-giuridico-insulti-Giuseppe-DAlessandro&sol;dp&sol;8877284048">Dizionario giuridico degli insulti<&sol;a><&sol;em><&sol;strong>” curato dall’avvocato cassazionista <strong>Giuseppe D’Alessandro<&sol;strong>&comma; all’interno del quale si può leggere come il termine <em>pennivendolo<&sol;em> sia preso in seria considerazione da parte dei giudici in caso di denuncia&period;<&sol;p>&NewLine;<h2>Come si presenta una denuncia-querela per diffamazione a mezzo social<&sol;h2>&NewLine;<p>Presentare una <strong>denuncia-querela<&sol;strong> per il <strong>reato di diffamazione a mezzo social<&sol;strong>&comma; ecco come fare&colon; su un foglio&comma; iniziare scrivendo i propri dati personali &OpenCurlyDoubleQuote;<em>Io sottoscritto&sol;a&comma; nato&sol;a a il giorno… denuncio quanto segue<&sol;em>”…<&sol;p>&NewLine;<p>A questo punto&comma; è necessario scrivere <strong>il dettaglio degli accadimenti<&sol;strong>&comma; riportando il post e i commenti in maniera integrale&comma; e inserendo anche <strong>la data e l’ora delle offese ricevute<&sol;strong> oltre a specificare con chiarezza il momento in cui si è venuti a conoscenza delle offese&period; E’ infatti a partire da questo dato che scatta il reato&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Se poi&comma; al <strong>commento offensivo<&sol;strong>&comma; se ne sono aggiunti altri da parte dello stesso utente o di altri&comma; bisogna farli emergere nella denuncia&period;<&sol;p>&NewLine;<p>E’ anche importante segnalare <strong>quante persone hanno letto gli insulti ricevuti<&sol;strong>&colon; l’aggravante scatta anche in virtù della portata delle persone che sono venute a conoscenza del fatto&period;<&sol;p>&NewLine;<p>In generale&comma; è consigliabile fare degli<em> screenshot<&sol;em>&comma; e stamparli allegandoli alla denuncia&comma; che va poi presentata alla <strong>Questura<&sol;strong>&period;<&sol;p>&NewLine;<p>In alcuni casi&comma; è bene farsi <strong>sostenere da un legale<&sol;strong>&period;<&sol;p>&NewLine;<h2>Conclusioni<&sol;h2>&NewLine;<p>Hai mai subito offese gravi sui social network&quest; Hai mai denunciato questo reato&quest; Se si&comma; e se vuoi far conoscere la tua esperienza ai nostri lettori&comma; scrivici compilando il modulo <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;consumatori&period;blog&sol;storie-di-consumatori&sol;"><strong>Storie di consumatori<&sol;strong><&sol;a>&period; Pubblichiamo sempre le storie più interessanti…<&sol;p>&NewLine;

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Emilia Urso Anfuso

Giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica. Collabora con Novella2000, il settimanale Visto (interviste a personaggi della politica, della cultura e dello spettacolo) e per altre testate giornalistiche, tra cui il quotidiano Libero per i settori politica, economia e attualità Scrive da diversi anni per i siti di informazione online del Gruppo Puntoblog Media: consumatori.blog, assistenza-clienti.it e lavoratori.blog. Fondatrice e direttore responsabile, dal 2006, della testata giornalistica di informazione online: www.gliscomunicati.it Sociologa Esperta di comunicazione Ideatrice e conduttrice della trasmissione video MediaticaMente e del ciclo di trasmissioni "Racconti investigativi" insieme al Luogotenente dei crimini violenti del ROS dei Carabinieri Rino Sciuto I suoi libri sono in vendita su Amazon

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