<p>Il diffuso utilizzo dei <strong>social network</strong>, che inizialmente sono serviti a far rimanere in contatto le persone anche al di fuori degli incontri diretti, ha pian piano modificato le interazioni tra esseri umani, spesso con conseguenze negative.</p>
<p>Se un tempo, infatti, si faceva entrare nel proprio network social esclusivamente parenti, amici e colleghi, si è diffusa l’abitudine di <strong>conoscere persone nuove</strong>, allo scopo di allargare la propria<strong> rete di conoscenze</strong>, seppur virtuali.</p>
<p>Doveva essere cosa buona e giusta, poter <strong>dialogare virtualmente</strong> o conoscere un pezzo di vita altrui, attraverso la lettura di post o la <strong>visione di immagini e video personali</strong>, invece in molti casi, questa <strong>mancanza di privacy</strong>, questo pensare che <strong>siamo tutti interconnessi</strong> e quindi a portata di mano, ha fatto degenerare non poco i <strong>rapporti interpersonali</strong> tra esimi sconosciuti.</p>
<p>D’altronde, poter “<em>dialogare</em>” senza alcun tipo di <strong>filtro sociale</strong>, arrivare immediatamente a una confidenza che, peraltro, è del tutto finta, fa si che certe persone perdano del tutto<strong> il controllo della situazione</strong>, arrivando – in certi casi – persino a <strong>scrivere offese e ingiurie</strong> ai danni di persone che non conoscono nella realtà.</p>
<p>Oltretutto, coloro che sono caduti in questo tipo di nuova <strong>maleducazione virtuale</strong>, sentendosi come protetti dal fatto che si interagisce in maniera del tutto virtuale, non hanno difficoltà ad<strong> alzare il calibro delle offese</strong>, generando a volte situazioni al limite della decenza, e persino della <strong>denuncia penale</strong>.</p>
<p>Ma in quali casi è bene presentare una denuncia? E come farlo?</p>
<p>Segui la continuazione di questo articolo per scoprirlo.</p>
<h2>Diffamazione su Facebook: cosa dice il Codice Penale</h2>
<p>Prima di ogni cosa, è importante capire cosa significhi il termine “<em>diffamazione</em>”. Troppo spesso, infatti, vengono presentate denunce per diffamazione che, nella realtà dei fatti, non contengono alcun tipo di reato di questo genere.</p>
<p>Vediamo cosa dice l&#8217;<strong>articolo 595 del Codice Penale</strong>:</p>
<p>“<em>Chiunque, comunicando con più persone, offende l&#8217;altrui reputazione, è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l&#8217;offesa consiste nell&#8217;attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.</em></p>
<p><em>Se l&#8217;offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.</em></p>
<p><em>Se l&#8217;offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate [c.p. 29, 64]</em>”.</p>
<p>Al comma 3 dello stesso articolo 595 del Codice Penale, si ravvisa poi la “diffamazione aggravata dal mezzo”. Significa che, l’offesa perpetrata attraverso un social network, diviene più grave, in quanto – tra l’altro – è visibile a un vasto pubblico di lettori.</p>
<p>L’oggetto del reato in questione, è quindi l’offesa alla reputazione. E si prevedono i vari modi e metodi utilizzati per perpetrarla.</p>
<p>Se, ad esempio, qualcuno scrive un commento a un giornalista, indicandolo come “<em>pseudo-giornalista e pennivendolo</em>” si può già ravvisare il reato di diffamazione. Perché? Perché se una persona è realisticamente un giornalista, regolarmente iscritto presso l’<strong>Ordine Nazionale dei Giornalisti</strong>, già denominarlo “<em>pseudo-giornalista</em>” è un’offesa. Così come è un’offesa scrivere “<em>pennivendolo</em>” termine che ha preso piede, negli ultimi anni, a causa di <strong>campagne diffamatorie</strong>, contro la categoria dei giornalisti, ad opera di una parte della componente politica.</p>
<p>Recentemente è stato pubblicato un libro dal titolo “<strong><em><a href="https://www.amazon.it/Dizionario-giuridico-insulti-Giuseppe-DAlessandro/dp/8877284048">Dizionario giuridico degli insulti</a></em></strong>” curato dall’avvocato cassazionista <strong>Giuseppe D’Alessandro</strong>, all’interno del quale si può leggere come il termine <em>pennivendolo</em> sia preso in seria considerazione da parte dei giudici in caso di denuncia.</p>
<h2>Come si presenta una denuncia-querela per diffamazione a mezzo social</h2>
<p>Presentare una <strong>denuncia-querela</strong> per il <strong>reato di diffamazione a mezzo social</strong>, ecco come fare: su un foglio, iniziare scrivendo i propri dati personali “<em>Io sottoscritto/a, nato/a a il giorno… denuncio quanto segue</em>”…</p>
<p>A questo punto, è necessario scrivere <strong>il dettaglio degli accadimenti</strong>, riportando il post e i commenti in maniera integrale, e inserendo anche <strong>la data e l’ora delle offese ricevute</strong> oltre a specificare con chiarezza il momento in cui si è venuti a conoscenza delle offese. E’ infatti a partire da questo dato che scatta il reato.</p>
<p>Se poi, al <strong>commento offensivo</strong>, se ne sono aggiunti altri da parte dello stesso utente o di altri, bisogna farli emergere nella denuncia.</p>
<p>E’ anche importante segnalare <strong>quante persone hanno letto gli insulti ricevuti</strong>: l’aggravante scatta anche in virtù della portata delle persone che sono venute a conoscenza del fatto.</p>
<p>In generale, è consigliabile fare degli<em> screenshot</em>, e stamparli allegandoli alla denuncia, che va poi presentata alla <strong>Questura</strong>.</p>
<p>In alcuni casi, è bene farsi <strong>sostenere da un legale</strong>.</p>
<h2>Conclusioni</h2>
<p>Hai mai subito offese gravi sui social network? Hai mai denunciato questo reato? Se si, e se vuoi far conoscere la tua esperienza ai nostri lettori, scrivici compilando il modulo <a href="https://consumatori.blog/storie-di-consumatori/"><strong>Storie di consumatori</strong></a>. Pubblichiamo sempre le storie più interessanti…</p>

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