<p><strong>In Italia esistono diversi operatori telefonici che gestiscono la distribuzione delle linee fisse e mobili.</strong> Se un tempo la telefonia era esclusivamente su rete fissa, dagli anni &#8217;90 in poi le reti mobili hanno, man mano, preso il sopravvento: <strong>molti oggi utilizzano solo il cellulare e hanno mandato in cantina il caro, vecchio telefono fisso</strong>.</p>



<p>Il volume delle linee mobili attive a livello nazionale è esorbitante<strong>. In italia i maggiori operatori di telefonia mobile e fissa con infrastrutture di rete proprietarie sono 4: Vodafone, TIM, Wind3 e Iliad</strong>.</p>



<p><strong>Secondi i dati relativi al Settembre del 2020, il numero di SIM attive nel nostro paese erano pari a 104,1 milioni</strong>, con un calo di circa 200.000 attivazioni rispetto allo stesso periodo dell&#8217;anno precedente. Anche a fronte di questo calo, il volume è comunque incredibile e si attendono i dati aggiornati al 2021 per verificare se la situazione è tornata a crescere.</p>



<p><strong>Con uno smartphone oggi si telefona, si accede ai social network, ai marketplace per acquistare online, si legge la posta elettronica, si leggono le ultime notizie e molto altro ancora</strong>: è diventato parte integrante della nostra quotidianità e non possiamo più farne a meno.</p>



<p>Sarà anche per questa ragione che a volte abbiamo l&#8217;impressione che i gestori di telefonia abbiano su di noi il potere di decidere a prescindere dalle decisioni della clientela? </p>



<p>Un esempio per tutti è rappresentato dalla facoltà di <strong>modificare i termini contrattuali in maniera unilaterale</strong>,<strong> il che significa che le imprese di telecomunicazioni hanno la facoltà di cambiare gli accordi stipulati in qualsiasi momento a patto di rispettare certe tempistiche nella comunicazione.</strong></p>



<p>Questa tendenza è ormai entrata a far parte dell&#8217;usualità, anche perché è considerata legittima. Accade peraltro in maggior misura sui <strong>costi delle tariffe telefoniche</strong>, che lievitano senza che il consumatore possa fare altro se non scegliere tra due alternative: accettare o cambiare gestore in cerca di tariffe migliori.</p>



<p><strong>ATTENZIONE</strong>: le regole in vigore impongono agli operatori telefonici di <strong>comunicare almeno 30 giorni prima della modifica contrattuale unilaterale le nuove tariffe o i cambiamenti contrattuali</strong>. Il consumatore ha a sua volta il diritto di cambiare gestore entro i 60 giorni successivi alla ricezione della comunicazione e <strong>senza dover pagare costi di disattivazione o &#8220;penali</strong>&#8220;. Per leggere tutte le informazioni utili su questo tema, ecco il <strong><a href="https://www.agcom.it/recesso" target="_blank" rel="noreferrer noopener">documento redatto dall&#8217;Agcom sulle regole relative al recesso</a></strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Importanti informazioni normative</h2>



<p><strong>Per far valere i propri diritti ogni consumatore dovrebbe conoscere di volta in volta almeno le normative di riferimento</strong>.</p>



<p>Per esempio: <em>in quali casi il consumatore non è tenuto a pagare costi aggiuntivi quando decide si passare a un altro operatore telefonico?</em> </p>



<p>Inoltre: sei al corrente del fatto che questi costi aggiuntivi sono, in realtà, le vecchie penali che sono state cancellate grazie alla <strong><a href="https://www.parlamento.it/parlam/leggi/07040l.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Legge Bersani 40/2007</a></strong> recante &#8220;<em>Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese</em>&#8220;?</p>



<p>Si tratta di uno degli ormai famosi &#8220;<em>Pacchetti Bersani</em>&#8221; e contiene anche questo tipo di disposizione all&#8217;art.1 comma 3:  ;<strong>&#8220;<em>E&#8217; facoltà del contraente di ;recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore ;senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate ;da costi dell’operatore e gli operatori non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni”</em></strong>.</p>



<p>Ciò significa che <strong>il consumatore avrebbe diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza dover pagare penali o costi di disattivazione</strong>. Il condizionale è d&#8217;obbligo e più avanti scoprirai perché.</p>



<p>Cosa decisero di fare, in maniera compatta, le imprese di telecomunicazioni per non rischiare di perdere questo denaro oltre che clientela? Semplicemente, scelsero di modificare la voce trasformandola da &#8220;<em>penale</em>&#8221; a &#8220;<em>costi di disattivazione</em>&#8220;&#8230;</p>



<p>L&#8217;intervento dell&#8217;<strong>Autorità Garante per le Comunicazioni</strong> (Agcom) arrivò con la pubblicazione della <strong><a href="https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&;p_p_id=101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE&;p_p_lifecycle=0&;p_p_col_id=column-1&;p_p_col_count=1&;_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&;_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_assetEntryId=865024&;_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_type=document" target="_blank" rel="noreferrer noopener">delibera 70/10/CIR</a></strong> che rammenta come: <strong>&#8220;<em>a fronte dell’esercizio della facoltà di recesso, gli unici importi che possono essere posti a carico dell’utente sono quelli giustificati da ;costi effettivi ;sostenuti dagli operatori, ;ovvero le spese per cui sia dimostrabile e dimostrato un pertinente e correlato costo sopportato per procedere alla disattivazione</em>“. ;</strong> </p>



<p>Tempo dopo, <strong>il Garante chiarì che in ogni caso gli operatori telefonici devono informare in maniera chiara i consumatori sugli oneri effettivamente sostenuti </strong>a causa della disattivazione della linea telefonica.</p>



<p>Più di recente, con l&#8217;approvazione della <strong><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/14/17G00140/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Legge 124/2017</a></strong> fu stabilito che eventuali costi addebitati a causa del recesso anticipato devono comunque essere “<em>commisurati al valore del contratto</em>” oltre a dover essere “<em>equi e proporzionati alla durata residua della promozione offerta</em>”. <strong>L&#8217;impresa non può, quindi, applicare costi generali che non siano equamente calcolati in base &#8211; per esempio &#8211; al periodo residuo del contratto di abbonamento stipulato a suo tempo</strong>.</p>



<p>Per comprendere meglio: <strong>se vuoi disdire il contratto tre mesi prima della scadenza naturale, al massimo potranno essere calcolati eventuali costi sui tre mesi residui, non su tutto il periodo contrattuale, che solitamente corrisponde a 12 o a 24 mesi</strong>.</p>



<p>E&#8217; quindi da considerare illegittimo da parte dei gestori dei servizi telefonici, calcolare in maniera forfettaria un costo per la disattivazione dell&#8217;abbonamento.</p>



<p>Il motivo per cui è bene conoscere i propri diritti di consumatore in casi simili, è rappresentato anche dagli <em>escamotages</em> che certe imprese trovano sempre pur di far pagare qualcosa in più ai clienti. Proseguiamo quindi con l&#8217;approfondimento dettagliato di <strong>tutti i casi in cui potrai evitare di pagare costi aggiuntivi o penali che dir si voglia</strong> <strong>se decidi di migrare il tuo numero telefonico o di disattivarlo</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">I costi di disattivazione: ecco quelli applicabili</h2>



<p>Chiarito il punto fondamentale, e cioè che <strong>nessun operatore telefonico può calcolare penali</strong>, <strong>scopri quali sono le voci dei cosiddetti costi di disattivazione </strong>che vengono calcolati quando si passa a un diverso operatore o si chiede la disattivazione della linea:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>costi sostenuti </strong>per trasferire o cancellare l’utenza telefonica;</li>



<li>la ;<strong>restituzione totale o parziale degli sconti</strong> ;sui servizi e sui prodotti non fruiti a causa della disdetta anticipata;</li>



<li><strong>pagamento delle rate residue</strong> ;in relazione a servizi e prodotti offerti insieme al servizio di linea telefonica.</li>
</ul>



<p><strong>BUONO A SAPERSI</strong>: in ogni caso, <strong>anche i costi per l&#8217;eventuale disattivazione o trasferimento della linea ad altro gestore devono essere chiaramente comunicati all&#8217;interno del contratto di abbonamento</strong> quando si sceglie la tariffa e/o nella carta dei servizi del gestore telefonico, che devono essere quelle approvate dall&#8217;Agcom.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cambio di gestore senza costi di disattivazione: quando è possibile</h2>



<p><strong>Hai deciso di passare a un altro gestore di servizi telefonici e vuoi sapere se devi proprio pagare le spese di disattivazione? </strong>In alcuni casi è possibile cancellare anche questi costi, che non sono di grande entità ma possono essere risparmiati se si presentano determinate circostanze.</p>



<p>I costi di cui parliamo sono quelli legati al passaggio da un operatore all&#8217;altro, ma<strong> in alcuni casi possono essere azzerati</strong>. Ecco quali sono:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>stai passando a un nuovo operatore a causa della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;</li>



<li>gli standard di qualità del servizio non sono stati rispettati dal tuo attuale operatore telefonico;</li>



<li>hai continuato a subire disservizi sulla tua linea e l&#8217;operatore non è intervenuto tempestivamente per risolverli;</li>



<li>quando hai stretto un contratto di abbonamento telefonico e hai diritto al ripensamento entro 14 giorni.</li>
</ul>



<p>Nel prossimo paragrafo scoprirai come devi agire per ottenere la cancellazione di questi oneri se rientri in una delle casistiche sopra elencate: il procedimento infatti non è automatico.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Come chiedere di non pagare i costi di disattivazione in caso di disservizio</h2>



<p>Nel caso in cui tu abbia deciso di <strong>cambiare gestore telefonico per i continui disservizi non immediatamente presi in carico e risolti dall&#8217;assistenza tecnica del tuo attuale operatore</strong>, per non pagare i costi derivanti dalla richiesta di disattivazione della tua linea ricorda che dovrai prima <strong>procedere con l&#8217;invio di un regolare reclamo</strong>.</p>



<p><strong>Devi contattare l&#8217;assistenza clienti del tuo operatore telefonico e aprire un ticket di reclamo che contenga la specifica dei disservizi che stai subendo</strong>, oppure puoi comunicare che <strong>hai deciso di disattivare o migrare la tua linea perché non hai intenzione di accettare la modifica unilaterale</strong> <strong>se essa per esempio è relativa all&#8217;aumento della tariffa telefonica</strong>. Altrimenti, se è il tuo caso, spiega in che modo gli standard di qualità non sono stati rispettati.</p>



<p>Per <strong>contattare l&#8217;assistenza clienti del tuo operatore</strong> ti sarà sufficiente digitare dalla tua linea telefonica il numero unico. Li riportiamo di seguito per maggior comodità:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>TIM</strong>: 187 per le linee fisse e 119 per le linee mobili</li>



<li><strong>Vodafone</strong>: 190 &#8211; numero unico</li>



<li><strong>Wind3</strong>: 159 &#8211; numero unico</li>



<li><strong>Iliad</strong>: 177 &#8211; numero unico</li>
</ul>



<p>Quando contatti l&#8217;assistenza clienti per presentare un reclamo, <strong>ricorda di scrivere il numero del ticket di assistenza</strong>, così potrai riportarlo nella richiesta di cancellazione dei costi di disattivazione della linea quando deciderai di cambiare operatore.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Che fare se il gestore telefonico chiede altri contributi per la disattivazione o il trasferimento della linea</h2>



<p>Malgrado le leggi in vigore e le delibere emanate dall&#8217;Agcom su questo tema, <strong>può capitare di vedersi recapitare una fattura di importo elevato inviata dal gestore telefonico a cui si è chiesto di disattivare la linea telefonica o di trasferirla a un altro operatore</strong>.</p>



<p>Quando questo accade, l&#8217;operatore calcola in fattura importi relativi a vari tipi di contributi, come per esempio:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>contributo per l&#8217;attivazione di offerte scelte al momento dell&#8217;abbonamento;</li>



<li>contributo per la disattivazione o recesso anticipato;</li>



<li>contributo per la migrazione della linea telefonica.</li>
</ul>



<p>In casi simili la prima cosa da fare è <strong>verificare se questi costi sono stati specificati nel contratto di abbonamento</strong>. Se sono stati inseriti, allora i contributi vanno pagati: evidentemente non si era letto a dovere cosa riportasse il contratto al momento della stipula.</p>



<p><strong>Se invece non ci sono voci che specificano questi costi eventuali in caso di migrazione o disdetta,</strong> ma si fa genericamente riferimento &#8211; per esempio &#8211; alla Legge Bersani 40/2007,<strong> il consumatore ha diritto di avviare la cosiddetta <em>messa in mora</em></strong>, di chiedere cioè al gestore di rispettare il contratto secondo quanto è stabilito dall&#8217;<strong><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&;art.idGruppo=151&;art.flagTipoArticolo=2&;art.codiceRedazionale=042U0262&;art.idArticolo=1219&;art.idSottoArticolo=1&;art.idSottoArticolo1=10&;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&;art.progressivo=0" target="_blank" rel="noreferrer noopener">articolo 1219 del Codice Civile</a></strong>.</p>



<p>Per <strong>avviare il processo di messa in mora</strong> è necessario scrivere una <strong>raccomandata con ricevuta di ritorno</strong> oppure una PEC &#8211; <strong>Posta Elettronica Certificata</strong> &#8211; al gestore telefonico, comunicando sinteticamente ciò che sta avvenendo: la differenza tra ciò che è contenuto all&#8217;interno del contratto e la richiesta in denaro che non corrisponde alle norme contrattuali.</p>



<p>Contestualmente <strong>è anche possibile chiedere un risarcimento del danno</strong>, ma per far questo è bene farsi consigliare da un consulente o da un&#8217;associazione a tutela dei diritti dei consumatori.</p>



<p>Concludere la comunicazione ricordando che, in caso di diniego da parte dell&#8217;operatore telefonico a cancellare le somme non dovute, ci si rivolgerà a un legale rappresentante: come si usa dire in gergo tecnico &#8220;<em>si adirà le vie legali</em>&#8220;. </p>



<p>E&#8217; anche importante fissare un termine &#8211; per esempio 15 o 20 giorni dal momento della ricezione della raccomandata o della PEC da parte del gestore telefonico &#8211; da concedere all&#8217;operatore per replicare.</p>



<p>Se malgrado questo non si arriva a una soluzione, è necessario passare alle vie legali ma si può anche tentare prima con una <strong>denuncia da presentare direttamente all&#8217;Agcom</strong>.</p>



<p>Per leggere tutte le informazioni utili sulle denunce da inoltrare all&#8217;Autorità Garante puoi leggere questa <strong><a href="https://www.agcom.it/denunce-all-autorita#:~:text=Il%20Contact%20center%20%C3%A8%20raggiungibile,indirizzo%20info%40agcom.it" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sezione del sito dell&#8217;Agcom dedicata alle denunce</a></strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Conclusioni </h2>



<p><strong>Il rapporto tra consumatori e gestori telefonici negli ultimi anni non è esattamente idilliaco. </strong>Le tariffe non sono particolarmente vantaggiose sopratutto per i vecchi clienti, che spesso sono costretti a <strong>passare da un gestore all&#8217;altro in cerca di tariffe migliori</strong>.</p>



<p>Anche la possibilità di poter modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, in special modo per ciò che riguarda l&#8217;aumento delle tariffe, non giova a fidelizzare la clientela. Se a tutto questo si aggiungono anche <strong>richieste economiche illegittime al momento di chiedere la disdetta della linea telefonica o il trasferimento dell&#8217;utenza</strong>, ecco che la situazione generale è davvero poco rosea&#8230;</p>



<p>Eppure, <strong>periodicamente l&#8217;Agcom provvede a sanzionare i comportamenti scorretti mantenuti dalle imprese che si occupano di telecomunicazioni</strong>. </p>



<p>Le cifre massime applicabili per questo tipo di multe hanno tetti che si aggirano intorno a un massimo di 5 milioni di euro: se si riflette sugli enormi volumi di affari che queste aziende producono annualmente, possiamo dire che è come se a un cittadino di fascia media si applicasse una sanzione di qualche centinaio di euro. </p>



<p>Spesso, quindi, queste multe lasciano il tempo che trovano ed è uno dei motivi per cui la situazione non cambia in favore dei consumatori.</p>



<p>Ti proponiamo a questo punto di partecipare attivamente su questo tema: se segui da tempo i nostri articoli di approfondimento, saprai che gradiamo molto il coinvolgimento dei lettori. Per esempio: <strong>hai un&#8217;esperienza diretta sul rapporto con i gestori telefonici e le richieste di costi per la disattivazione o la migrazione di una linea telefonica e vorresti renderla pubblica?</strong></p>



<p>Scrivici utilizzando il modulo online <strong><a href="https://consumatori.blog/storie-di-consumatori/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Storie di consumatori</a></strong>. Apprezziamo l&#8217;intervento dei lettori che ci scrivono perché pubblichiamo frequentemente le storie più interessanti, anche per dar modo agli altri consumatori che ci leggono di poter dire la propria commentando a loro volta: ti aspettiamo!</p>

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