<p>Dal 1° Luglio 2019 è stato reso obbligatorio, per gli avvocati che si occupano delle<strong> materie fiscali</strong>, di adempiere alla normativa relativa al <strong>processo tributario telematico</strong>.</p>



<p>Questa misura fa parte dell’ampio <strong>progetto di digitalizzazione</strong> che sta interessando l’Italia. I miglioramenti da valutare sono nell’ordine della <strong>semplificazione</strong> della procedura, ma anche del notevole risparmio per quanto concerne l’utilizzo di carta, di cui i nostri tribunali sono zeppi.</p>



<p>Come funziona, quindi, il nuovo <strong>processo tributario telematico</strong>? In quest’articolo, tutte le
informazioni necessarie a comprendere meglio i meccanismi.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Processo telematico tributario: obbligatorio dal 1° Luglio 2019</h2>



<p>Per qualche tempo è stato lanciato<strong> in via sperimentale</strong>. Dal 1° Luglio 2019 è divenuto <strong>obbligatorio</strong>. Ma di cosa si tratta, e come funziona il <strong>processo telematico tributario</strong>?</p>



<p>Tutto parte dal <strong><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/10/23/18G00151/sg">D.L. 23 ottobre 2018, n.119</a> </strong>convertito il Legge 136 il 27 Dicembre 2018, e dalla modifica dell’articolo 16bis della <strong>Legge 546/92 </strong>che stabilisce come “<em>la notifica ; e ; il deposito degli atti processuali presso le segreterie delle Commissioni tributarie sono eseguiti esclusivamente ; in modalità telematica</em>”.</p>



<p>Iniziamo dicendo che il <strong>deposito telematico </strong>è obbligatorio per quegli <strong>appelli e ricorsi </strong>che sono stati notificati a partire dal 1° Luglio 2019, giorno di avvio di questa riforma.</p>



<p>Solo nel caso in cui si presentino <strong>casi eccezionali</strong>, come per esempio quando <strong>il ricorso è iscritto a ruolo</strong>, termine che nel caso della <strong>giustizia tributaria</strong> significa che l’ente creditore, verificata l’inadempienza del contribuente, dà mandato all’agenzia per la riscossione di <strong>esigere il credito attraverso l’esecuzione forzata</strong>.</p>



<p><strong>ATTENZIONE</strong>: per i processi il cui valore non superi i 3.000 euro, e senza la necessità di avvalersi della <strong>consulenza di un legale</strong>, si può ancora ricorrere con il <strong>metodo cartaceo tradizionale</strong> qualora il cittadino preferisse agire in questa forma.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Come funziona il processo telematico tributario</h2>



<p>Approfondiamo ora la parte pratica: <strong>come funziona il nuovo procedimento</strong>. </p>



<p>Per permettere l’adeguamento al nuovo protocollo, è stato
lanciato online il <strong><a href="https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/home" target="_blank" rel="noreferrer noopener">portale
online della Giustizia Tributaria SIGIT</a>. </strong>Per registrarsi, collegarsi al
link <strong><a href="https://assistenza.giustiziatributaria.gov.it/SRVS/CGI-BIN/KanaGiustizia.asp?St=50,E=0000000000115006961,K=790,Sxi=4,t=case,Case=2922,ts=GiustiziaTrib" target="_blank" rel="noreferrer noopener">registrati</a></strong> e leggere le istruzioni fornite.</p>



<p>I ricorsi dovranno essere elaborati in <strong>formato .pdf</strong> in maniera da poter essere riconosciuti dal <strong>sistema digitale</strong>. </p>



<p>Cosa molto importante: deve essere un <strong>documento </strong><em><strong>nativo</strong></em>, nel senso che non sono validi i documenti trasformati in .pdf dopo esser stati scansionati. </p>



<p>Non basta, perché dopo aver redatto il documento, sarà necessario <strong>convertirlo nel formato .psf/A</strong> in quanto questo è il protocollo accettato dal portale online della <strong>Giustizia Tributaria SIGIT</strong> che alla sezione<strong> Modulistica </strong>consente, gratuitamente, di convertire il documento nel formato prestabilito, ma solo dopo essersi registrati al portale e aver ricevuto le <strong>credenziali per accedere</strong>. </p>



<p>Il procedimento è facile: è sufficiente <strong>caricare il file</strong> nell’apposita sezione &#8220;upload&#8221; per trasformarlo nel formato accettato. Ecco il link per procedere al caricamento: <strong><a rel="noreferrer noopener" href="https://sigit.finanze.it/NIRWeb/servizioConversioneValidazioneFile.do?pagina=load" target="_blank">procedi alla conversione del documento</a></strong>.</p>



<p>Dopo aver creato il documento, è obbligatorio apporvi la <strong>firma digitale</strong> del difensore e del <strong>contribuente</strong>.</p>



<p>Il documento – o meglio il file – definitivo che si otterrà, sarà nel <strong>formato P7m</strong> che garantisce anche che non possa essere in alcun modo modificabile.</p>



<p>Preparati il documento in questione, si deve inviare il tutto,
allegando la procura controfirmata – in forma digitale &#8211; dal contribuente,
tramite PEC – <strong>Posta Elettronica
Certificata</strong> o all’Ente impositore o all’Agente di Riscossione.</p>



<p>Dopo l’invio, sarà lo stesso <strong>sistema telematico</strong> a rilasciare, sempre via PEC, le ricevute di invio e ricezione della notifica, a conferma ufficiale dell&#8217;avvenuto inoltro.</p>



<p><strong>ATTENZIONE</strong>: è
consigliabile apporre, in calce ai documenti digitali, l’attestazione di
conformità e anche inserire la relata di notifica.</p>

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