Storie di Consumatori

Abbonamento Tiscali con clausola “per sempre”: allora perché l’operatore può cambiare il contratto a suo piacimento?

&NewLine;<p>Avevo un contratto telefonico con la clausola &OpenCurlyDoubleQuote;per sempre”&period; Tiscali lo cambia con una modifica unilaterale&period; Ad aprile 2020 porto la questione davanti al giudizio del Corecom Lombardia&period;<br>Con Definizione GU14&sol;326982&sol;2020 &lpar;pubblicata 12&sol;2021&rpar; il ricorso è stato rigettato per il seguente motivo&colon;<br>&OpenCurlyDoubleQuote;&&num;8230&semi;per orientamento consolidato dell’Autorità gli operatori hanno facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali sotto ogni profilo&period; La legge gli attribuisce lo ius variandi”<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Nelle considerazioni avevo specificato di non mettere in discussione l’art&period;70 ma che lo stesso non poteva essere applicato nel caso in questione infatti&colon;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>L’AGCM – PS8591 provvedimento 24795 sottolinea che la formula &OpenCurlyDoubleQuote;per sempre” rende inapplicabile l’art&period; 70 del codice delle comunicazioni elettroniche&period; Perchè in questo caso lo si rende invece applicabile&quest;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Inoltre non è stata fornita risposta ad altri rilievi avanzati&colon;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>1 – Il contratto telefonico sottoscritto consta di due parti&colon; un formulario standard e una clausola contrattuale specifica &OpenCurlyDoubleQuote;per sempre”&period; L’articolo 1342 &lpar;contratto concluso mediante moduli o formulari&rpar; recita che le clausole specifiche sono predominanti su quelle standard&period; &lpar;che si richiamano all’art&period;70&rpar;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>2 – L’art&period; 1372 &lpar;Efficacia del contratto&rpar; recita &OpenCurlyDoubleQuote;Il contratto ha forza di legge fra le parti”<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>3 – Gli art&period; 1366 – 1368 – 1370 sottolineano che i contratti vanno interpretati secondo la buona fede e in caso di dubbio vanno interpretati a favore del cliente&period;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;&NewLine;&NewLine;<p>Alla luce delle interpretazioni succitate ed alle più dettagliate argomentazioni espresse nella domanda&comma; sono rimasto piuttosto deluso dalla Definizione del Corecom&comma; più che un analisi di ampio respiro mi sembra un aggrapparsi ad un unico articolo interpretandolo secondo necessità&period;<br>Con questa interpretazione che senso ha sottoscrivere un contratto se la controparte può&comma; in qualsiasi momento&comma; in barba a quanto ha sottoscritto&comma; variare corrispettivi e durata&comma; mandando una semplice modifica unilaterale di contratto&quest; Che senso ha scrivere su di un contratto che durerà un anno&comma; due anni o &OpenCurlyDoubleQuote;per sempre” se poi lo si può variare quando si vuole&quest;<br>Perché le leggi &lpar;o le interpretazioni delle stesse&rpar; devono sempre favorire chi è già forte contrattualmente e non la parte più debole&quest;<br>E se per caso dovesse essere giusta la mia interpretazione della normativa non posso fare più nulla perché un eventuale ricorso presso il Tar del Lazio o altro percorso avrebbe costi proibitivi&period;<br>Bah che dire&comma; mi sento preso in giro&comma; ed alla grande&period;<&sol;p>&NewLine;

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Francesca

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